Cassazione penale sez. IV, 20/01/2021, n.3978 Il gestore di fatto risponde solo se ha concretamente agevolato l'illecito traffico di rifiuti - La sentenza
ll gestore 'di fatto' che ha posto in essere atti tipici di gestione, offrendo così un contributo obiettivo alle decisioni adottate da chi ha posto in essere la condotta illecita, nella consapevolezza delle implicazioni del comportamento tipico del soggetto qualificato risponde come amministratore di fatto del reato di illecito traffico di rifiuti
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -
Dott. BRUNO Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. CENCI Daniele - Consigliere -
Dott. PAVICH Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. DAWAN Daniela - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.F., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 03/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di GENOVA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. LUIGI GIORDANO, che conclude
per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Sono presenti l'avvocato SAVI STEFANO, del foro di GENOVA e
l'avvocato ALOJA CARMINE, del foro di NAPOLI entrambi in difesa di
A.F. che insistono per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
- Con ordinanza resa il 3 luglio 2020 (e depositata il 6 luglio 2020), il Tribunale del Riesame di Genova ha parzialmente riformato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva applicato a A.F. la misura cautelare degli arresti domiciliari, sostituendola con la misura interdittiva del divieto di esercitare per un anno la professione di avvocato ed ogni ufficio direttivo di persone giuridiche e/o imprese, anche in veste di consulente aziendale.
Tanto in relazione a un'incolpazione per il reato di concorso in attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (capo 2 dell'imputazione provvisoria) a lui contestato come commesso in (OMISSIS) (periodo complessivo dell'attività illecita compreso dal (OMISSIS)).
Conviene sintetizzare brevemente la vicenda da cui è scaturito il presente procedimento penale.
1.1. Nel mese di (OMISSIS), una forte burrasca colpiva il Golfo del Tigullio, con una mareggiata che cagionava danni ingenti nella zona di (OMISSIS). In particolare, numerose imbarcazioni da diporto venivano distrutte o danneggiate gravemente, ed in molti casi affondate, nelle acque antistanti il porto turistico (OMISSIS). Sorgeva pertanto la necessità di liberare lo specchio acqueo e il fondale dai relitti: necessità in esito alla quale la Capitaneria di Porto competente dispose che al recupero e allo smaltimento delle imbarcazioni distrutte provvedessero la Società Porto Turistico Carlo Riva e gli armatori delle singole unità danneggiate.
Nel gennaio 2019 quasi tutti gli armatori si accordarono con il Porto Turistico affinchè quest'ultimo si incaricasse del recupero e dello smaltimento dei relitti. In una prima fase le attività connesse venivano assegnate alla Metalcost; ma, dopo che solo 4 relitti erano stati rimossi, la direttrice del (OMISSIS), S.M., decideva di non voler più sostenere i costi dell'operazione, in quanto troppo onerosi. A quel punto la S. si rivolgeva a C.P., legale rappresentante della British Shipways, soggetto ritenuto vicino a clan camorristici e a sua volta coinvolto nel presente procedimento, unitamente alla S.: il C. poteva assicurare un prezzo nettamente più vantaggioso (pattuito in ragione di 480 Euro per ogni tonnellata da smaltire) in quanto - secondo l'impostazione accusatoria - la British operava al di fuori di qualsiasi regime autorizzatorio, senza ricorrere a personale qualificato e senza attenersi alla disciplina in materia antinfortunistica e ambientale. Le operazioni di recupero e smaltimento venivano effettuate, secondo l'accusa, in maniera abusiva ed interessavano in tutto 85 imbarcazioni per un totale di 764 tonnellate di rifiuti speciali misti pericolosi e non pericolosi: rifiuti che venivano recuperati (ivi compresi quelli dispersi in mare) entro il mese di aprile 2019, e smaltiti in alcune discariche a (OMISSIS).
Alla fine di aprile del 2019, il C. veniva tratto in arresto per tentato omicidio e sottoposto a fermo, avendo tentato la fuga dopo avere esploso alcuni colpi di pistola all'indirizzo di tale "(OMISSIS)" senza attingerlo. La S., dopo la sottoposizione del C. alla misura cautelare dell'obbligo di dimora in (OMISSIS), non recedeva dai suoi rapporti professionali con il medesimo, al quale continuava a chiedere i certificati dimostrativi dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, di cui intendeva giustificare l'esecuzione agli occhi di organi di controllo e armatori; ma il 26 maggio 2019 la misura cautelare applicata al C. veniva aggravata e sostituita da quella della custodia in carcere. Ciò preoccupava molto la S., la quale però non revocava l'incarico al C., il quale nel frattempo aveva conferito alla figlia F. l'incarico di gestire la British Shipways: al suo fianco veniva posto l' A., con l'incarico di collaboratore tecnico e consulente (con contratto stipulato il 17 maggio 2019), ma - secondo l'accusa - vero e proprio dirigente di fatto della British. In tale veste, sempre secondo l'assunto accusatorio, l' A. partecipava alla riunione del 29 maggio 2019 con la S. e C.F., finalizzato a rassicurare la direttrice del Porto Turistico della prossima consegna della documentazione e delle certificazioni.
1.2. In definitiva si addebita quindi all' A. di avere sostanzialmente partecipato alla gestione dell'attività illecita, dal momento in cui il C., colpito da misure cautelari, non era più nelle condizioni di provvedervi.
La sopra indicata prospettazione accusatoria, così come articolata nel provvedimento applicativo della primigenia misura coercitiva, è pienamente recepita dal Tribunale del Riesame, a parte la modifica in melius delle statuizioni cautelari.
- Avverso la prefata ordinanza insorge l' A., con atto articolato in quattro motivi (a firma dell'avv. Stefano Savi), cui si sono aggiunti tre motivi nuovi (a firma dell'avv. Carmine Aloja).
2.1. Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente denuncia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della condotta a lui contestata. Quest'ultima viene indicata come affetta da illiceità e qualificata come compartecipazione al reato p. e p. dall'art. 452-quaterdecies c.p. [( Art. 452 quaterdecies - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti [I]. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni)] sulla base di asserzioni apodittiche e basate unicamente sul rapporto di consulenza instaurato tra l' A. e la British Shipways S.r.l.. Non si considera, nel provvedimento impugnato, che l' A. entra in scena nel maggio 2019 (vi fu un primo breve incontro informale il (OMISSIS), mentre è del (OMISSIS) la stipula del suo contratto di consulenza con la British), dunque in epoca successiva all'integrale rimozione dei rifiuti dallo spazio acqueo del Porto Turistico di (OMISSIS) (18 aprile 2019) e all'applicazione della prima misura cautelare al C. per il tentato omicidio di "(OMISSIS)". Inoltre la sottoposizione a sequestro dei siti ove erano stati allocati i relitti ((OMISSIS)) segue di qualche giorno sia - come si è visto l'assunzione, da parte dell' A., della qualifica di consulente della British, sia la sottoposizione del C. a misura inframuraria (che è del 26 maggio 2019), sia infine il colloquio riportato nell'ordinanza impugnata, in cui Marina S. sollecitava C.F. e l' A. affinchè rilasciassero le certificazioni dell'avvenuto smaltimento. Non emergono, in sostanza, nè vengono in alcun modo descritti e riscontrati nell'ordinanza impugnata comportamenti idonei a integrare un'attività illecita da parte dell'odierno ricorrente; nè, del resto, la sola assunzione della "gestione di fatto" della società British, quand'anche fosse nella realtà esistente, può di per sè implicare la compartecipazione ad attività illecite, posto che la predetta Società svolge anche una molteplicità di attività del tutto lecite. Il fatto, poi, che la C., nell'ottobre 2019, si avvaleva ancora dell'aiuto dell' A. nel proporre ad alcuni armatori l'acquisto di residui di imbarcazioni nulla ha a che vedere con l'attività illecita per cui oggi è processo.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione a proposito dell'elemento soggettivo, ossia della volontà e della consapevolezza di concorrere nel reato. Nulla emerge a proposito di una presunta consapevolezza dell' A. di un'attività criminosa: l'unico appiglio argomentativo a tal fine, nella motivazione dell'ordinanza impugnata, è costituito dall'intercettazione della conversazione tra l'odierno ricorrente e l'autista tuttofare D.F., al quale l' A. chiede come sono state trasportate le barche dal porto di (OMISSIS) (di cui ipotizza la natura di rifiuti speciali) ricevendone rassicurazioni dal D.F., secondo il quale le barche non sarebbero rifiuti speciali ed inoltre "sono uscite tutte in regola da là...". Non è sostenibile, secondo il ricorrente, che siffatto dialogo sia prova di una qualche consapevolezza dell'illiceità della condotta della British; e a quella data del resto l' A. non aveva ancora ricevuto formalmente l'incarico di consulente della Società. E' poi contraddittoria la motivazione dell'ordinanza impugnata laddove l'accettazione del piano criminoso da parte del ricorrente si fonda su una conversazione nella quale il ricorrente medesimo manifesta dubbi circa la qualificazione dei relitti come rifiuti speciali (è la stessa ordinanza a precisare che i relitti non sono in sè rifiuti speciali, ma lo diventano al momento dell'avvio delle operazioni di demolizione). In ogni caso, prosegue il deducente, il solo fatto di accettare l'incarico di consulente (senza poteri decisionali) di una società che avrebbe effettuato uno sgombero irregolare del Porto di (OMISSIS) non equivale a sostenere la volontà di proseguire nell'attività illecita. Nè a tanto vale il fatto di "non aver preso le distanze" dalle attività illecite compiute dal C., condotta che - a tutto concedere - sarebbe qualificabile come connivenza non punibile, non certo come concorso nel reato.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. L'assunto secondo il quale l' A. avrebbe strumentalizzato la sua posizione di professionista a fini illeciti, ossia mettendola a disposizione di un personaggio come il C., tradisce l'assenza di prove di un pericolo di reiterazione del reato ipotizzato: il C. era stato sottoposto a misura cautelare per tentato omicidio (e non per ragioni connesse con la gestione della società); oltre all'assenza di elementi sulla pericolosità dell' A., difettano anche gli elementi a sostegno dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione del reato, declamati unicamente mediante il ricorso a clausole di stile, in assenza cioè di qualsivoglia indicazione dell'elevata probabilità della nuova commissione di un fatto criminoso e della possibilità di una nuova occasione per delinquere.
2.4. Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla scelta della misura cautelare e alla sua durata massima: nulla può sostenere il collegamento fra le ipotizzate esigenze cautelari e la professione forense dell' A., nè del resto l'attività contestata ha a che vedere con l'esercizio di uffici direttivi di persone giuridiche e imprese.
- Circa i tre motivi nuovi a firma dell'avv. Aloja, essi riguardano, in sintesi: il primo, la mancata individuazione del contributo causale dell' A. al reato a lui contestato; il secondo, l'assunto della consapevolezza dell' A. circa l'illiceità del traffico di rifiuti e il fatto che l'incontro programmato dal C. con la S. e l' A. avesse ad oggetto i traffici illeciti; il terzo, le esigenze cautelari. Poichè i suddetti motivi, benchè ampiamente illustrati, sono in larga parte ripropositivi di quelli principali, si fa qui rinvio a quanto dedotto in questi ultimi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è fondato.
In specie, è dirimente quanto dedotto dal ricorrente nel primo motivo, circa le carenze motivazionali dell'ordinanza impugnata in punto di gravità indiziaria a carico dell' A..
1.1. Conviene muovere dal paradigma del delitto oggetto di imputazione provvisoria: l'art. 452-quaterdecies c.p. ("erede" del vecchio testo unico ambientale approvato con D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260) punisce, come noto, chiunque al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Detto reato ha natura di reato abituale proprio e si consuma, pertanto, con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito (da ultimo vds. Sez. 3, Sentenza n. 16036 del 28/02/2019, Zoccoli, Rv. 275395).
1.2. E' quindi pertinente, in primo luogo, l'osservazione del ricorrente a proposito della cadenza temporale degli avvenimenti, atteso che effettivamente il ruolo attribuito all' A. emerge, a tutto concedere, il (OMISSIS) 2019, ma viene formalizzato esclusivamente il (OMISSIS), comunque in epoca certamente successiva alla completa rimozione, dal Porto Turistico di (OMISSIS), dei rifiuti provenienti dai relitti danneggiati e trasportati nei siti di (OMISSIS) (rimozione che era già intervenuta, come si è visto, il 18 aprile 2019), e senza che sia chiarito fino a quale data sia proseguita l'attività di smaltimento dei predetti rifiuti, attività che risulterebbe cessata pochi giorni dopo, ossia il (OMISSIS), data del sequestro eseguito presso i siti in cui erano stati smaltiti i relitti. Ma soprattutto, le carenze argomentative dell'ordinanza impugnata si registrano in ordine a quello che sarebbe stato l'apporto agevolativo dell' A. alla sopra descritta condotta tipica del reato contestato. Le conversazioni intercettate e riportate nell'ordinanza impugnata descrivono, infatti, un rapporto di conoscenza tra l'odierno ricorrente e il C., il quale coinvolge l' A. nelle attività della società e gli prospetta la possibilità di intraprendere nuove iniziative con la S. e l'opportunità di reperire persone qualificate in grado di supportare le figlie nella sede della Società; ma non viene chiarito (nè, a conti fatti, viene descritto dal Collegio ligure) in che cosa sarebbe consistito lo specifico contributo materiale o morale di cui si addebita la realizzazione ad A.: il quale - quand'anche fosse poi subentrato nella gestione della British - interviene comunque quando la bonifica del porto è stata già effettuata, mentre non è dato comprendere a quale titolo egli dovrebbe rispondere per "non avere preso le distanze" dal C.. Costui del resto, durante i primi contatti fra i due, si trovava bensì sottoposto a misura cautelare, ma per ipotesi di reato del tutto eccentrica rispetto ai fatti per cui si procede.
1.3. In definitiva, ciò che emerge dall'ordinanza impugnata è che l' A. viene reputato quale concorrente del reato essenzialmente in relazione al fatto di avere assunto la qualifica di consulente (e, forse, di gestore o co-gestore di fatto) della British, per un periodo compreso fra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) (data del sequestro dei rifiuti presso i siti di (OMISSIS)), pur essendo ipoteticamente nelle condizioni di dubitare della liceità della condotta pregressa della Società medesima; ma senza che, dopo l'assunzione della predetta qualifica e fino alla data del sequestro dei rifiuti, vengano specificamente descritte condotte attribuibili all' A. e qualificabili come contributo agevolativo nel reato a lui ascritto.
1.4. E' appena il caso di dire che analoghi profili di assertività e di apoditticità si registrano in ordine al profilo dell'elemento soggettivo, ossia in particolare della consapevolezza e della volontà dell' A. di contribuire all'attività illecita (di cui al secondo motivo del ricorso); a ben vedere, tra l'altro, lo stesso contenuto del colloquio con l'autista D.F. suggerisce un suo atteggiamento dubitativo e guardingo in ordine ai rifiuti già trasportati fuori del porto, di fronte al quale il suo interlocutore cerca di rassicurarlo in ordine alla regolarità delle operazioni: il che mal si concilia, sul piano logico, con un intendimento di cooperare nell'ipotizzata attività criminosa.
Quanto precede, all'evidenza, ha valore assorbente di ogni questione in ordine alle esigenze cautelari (oggetto del terzo motivo di lagnanza), riguardo alle quali pure il provvedimento impugnato non si appalesa esaustivo nell'individuazione del pericolo di reiterazione del reato da parte dell'odierno ricorrente, a fronte della specifica posizione a lui attribuita e di quella in concreto accertata.
- L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Genova.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Genova, Sezione Riesame.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021