Sicurezza sul lavoro

Obbligo di segnalazione delle violazioni Green Pass al Prefetto: un'interpretazione eretica

15 Ottobre 2021

Sull’obbligo giuridico di segnalazione al prefetto delle violazioni alla normativa green pass da parte del datore di lavoro

Si pone il problema dell'obbligo di segnalazione da parte del Datore di Lavoro privato al Prefetto in caso di violazioni delle normativa Green pass.

Il comma 10 dell’art 9 septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87, ( modificato dal recente D.L. 127/2021, rubricato “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del  lavoro pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”) così recita : 10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal  Prefetto.  I soggetti incaricati dell'accertamento  e  della  contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9  trasmettono  al Prefetto  gli atti relativi alla violazione.».

L’articolo pare introdurre un dovere di segnalazione al Prefetto da parte del DDL delle violazioni agli obblighi previsti nel medesimo articolo che sono:

per il datore di lavoro (Commi 4 e 5 del medesimo articolo) 

per il lavoratore  e per soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo,  la  propria  attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei  luoghi  di  cui  al comma 1, anche sulla base di contratti esterni ( commi 1,2 e 8 del medesimo articolo).

La norma è stata così interpretata:

Di diverso avviso si veda:

Ci sia consentita una premessa doverosa rispetto alla fluviale produzione di FAQ da parte delle istituzione pubbliche: Il Consiglio di Stato, Adunanza della I Sezione del 16 giugno 2021, si è di recente pronunciato sul valore giuridico delle FAQ, chiarendo che queste sono sconosciute all’ordinamento giuridico e pertanto non possono essere assimilate a fonti del diritto”. … Le FAQ svolgono una funzione prettamente pratica-operativa e non possono essere assimilate a fonti del diritto, né primarie, né secondarie.  Le FAQ non possono essere considerate affini alle circolari in quanto non costituiscono obbligo interno per gli organi amministrativi e non costituiscono neppure atti di interpretazione autentica.

Di fronte al dispiegamento di interpretazioni, si proverà a dare una interpretazione eretica, perché letterale, della norma, cercando poi di calare nella realtà lo scenario derivante dall’applicazione della norma così come interpretata da Confindustria, dal dossier del Senato e dal Governo – con le famose Faq.

Chi sarebbero i soggetti incaricati dell'accertamento  e  della  contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 e cioè degli obblighi sopra richiamati?

Il D.L. 127/2021, rubricato “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del  lavoro pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, all’art 3 comma 1 prevede sul punto :

 

  1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87, dopo l'articolo 9-sexies, come introdotto dall'articolo 2, e' inserito il seguente:

    «Art. 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato). -

    … 9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma  4  o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5  nel termine previsto, nonchè per la violazione di cui  al  comma  8,  si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge  25  marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio 2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per  le  violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista  dal  comma  1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020  è  stabilita in euro da 600 a 1.500.

  1. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento  e  della  contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9  trasmettono  al Prefetto  gli atti relativi alla violazione.».

 

Il richiamato articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rubricato “Sanzioni e controlli” prevede al terzo comma quanto di seguito:

3. (( Si applicano, per quanto non stabilito presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

 

Gli articoli 13 e 14 della sezione II del capi I della L. 689/81 dispongono:

  1. Atti di accertamento

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica.

 …. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 c.p.p.  E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

  1. Contestazione e notificazione

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quindi gli ORGANI ACCERTATORI sono: 

  1. organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (solo loro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica);
  2. anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate.

Solo questi organi possono provvedere alla contestazione immediata.

Tra gli organi che devono effettuare l’accertamento e la contestazione non e’ dato trovare  - la ragione e’ giuridicamente ovvia – il datore di lavoro

Altri soggetti, diversi dagli organi accertatori e dalla Polizia giudiziaria, non dovrebbero perciò trasmettere informazioni di cui non possono lecitamente avere contezza perché non è loro consentito alcuna indagine (si tratta di soggetti privati, privi di qualsiasi potere ispettivo) e men che meno possono procedere alla contestazione di una violazione che la disposizione normativa definisce come “amministrativa” (e non disciplinare).

Questa interpretazione trova sostegno in altra considerazione: il comma 5 secondo inciso dell’art. 9 septies   così recita: Le   verifiche   delle certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalità indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

Ad ora non risulta emanato alcun DPCM per il settore privato, mentre risulta emanato per il settore pubblico  ( con l’indicazione del Dirigente come soggetto accertatore e contestatore); quindi si tratta di norma che ad oggi non troverebbe attuazione ( e quindi se non espressamente disposto valgono le disposizioni dell’art articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  sopra richiamate)

A ciò si aggiunga che quando il legislatore parla dell’organizzazione degli accertamenti per la funzione pubblica ( al comma 5  dell’art 9 quinquies DL 52/2021) parla nel secondo inciso di  soggetti incaricati dell’accertamento e delle contestazione della violazione degli obblighi, nel mentre per il settore privato si parla solo di soggetti incaricati dell’accertamento  ( comma 5 art 9 septies secondo inciso). Vi deve necessariamente  essere qualche differenza fra le due definizioni. Il dato è chiaro: i privati non possono fare contestazioni di sorta perché non hanno potere alcuno; potere che all’evidenza invece spetta agli accertatori pubblici.

A supporto di questa interpretazione valgono alcuni esempi concreti rapportati alla tipologia di violazioni indicate nell’art. 9:

IPOTESI 1. IL DATORE DI LAVORO OMETTE LA VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI (quindi non le fa proprio) OD OMETTE DI ORGANIZZARE LE VERIFICHE (le fa, ma senza una organizzazione precisa. Es. controlla un lavoratore ogni dieci o stabilisce solo una verifica annuale ecc). 

Secondo l’interpretazione che si ritiene errata, il datore di lavoro dovrebbe farsi un auto-accertamento, seguito da un’auto-contestazione, autodenunciarsi al Prefetto per farsi fare la sanzione; ciò in netto contrasto con il diritto costituzionale al silenzio inteso come diritto a non auto-accusarsi, che  la Corte costituzionale ha affermato operi anche nei procedimenti amministrativi idonei a determinare l’applicazione di una sanzione “punitiva”).

IPOTESI 2 IL DATORE DI LAVORO INCARICA UN TERZO DELLA VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI, MA QUELLO NON FA NULLA O FA MENO DI QUANTO DOVREBBE.

Vale lo stesso principio, tenendo conto che l’omessa verifica è imputabile al datore di lavoro che dà l’incarico e non al soggetto incaricato.  Paradossalmente se i termini verificatore (cioè chi verifica il possesso del green pass da parte del lavoratore) ed accertatore (cioè chi accerta le violazioni relative alle verifiche) fossero sinonimi, il soggetto incaricato sarebbe (anche) accertatore e non potrebbe contestare la violazione - perché la contestazione spetta al soggetto primo obbligato datore di lavoro- ma potrebbe essere obbligato a inviare gli atti al Prefetto.

Ciò senza contare che, per quanto concerne la violazione di quanto previsto al quinto comma, ci si troverebbe di fronte ad un dipendente costretto a segnalare al Prefetto le eventuali violazioni commesse dal proprio datore di lavoro ( ciò con buona pace dell’obbligo di fedeltà).

IPOTESI 3 VIENE FATTA UNA SEGNALAZIONE PER UNA VIOLAZIONE “INFONDATA” (SI PENSI AL CASO DI UNA SANZIONE DISCIPLINARE ANNULLATA DAL GIUDICE DEL LAVORO). La sospensione del lavoratore e il conseguente procedimento di accertamento a carico di quest’ultimo avviato davanti al Prefetto costituirebbero non solo un danno economico-patrimoniale, ma lederebbero evidentemente anche l’immagine professionale e pubblica del lavoratore, nonché la sua personalità morale e, pertanto, potrebbero costituire condotta antisindacale contrastante con l’art. 2087 c.c.

Con la conseguenza che se, come si ritiene,  non vi fosse un obbligo giuridico di segnalazione vi sarebbe una evidente violazione delle normativa privacy perché la trasmissione del dato non sarebbe più coperta dalle esigenza di adempiere ad un obbligo legale di cui all’art 6 del GDPR.

Un’ ultima considerazione: l’obbligo di segnalazione al Prefetto non è sanzionato.

Quindi ad una segnalazione non dovuta  al Prefetto potranno conseguire violazioni privacy da parte del Garante e potranno essere richiesti i danni ; in caso di omessa segnalazione non succederà nulla.

Chiosa finale: spesso ciò che conviene fa dimenticare ciò che è giusto.