Responsabilità 231

La causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis Codice Penale non si applica alla responsabilità amministrativa degli enti

28 Gennaio 2020

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non è applicabile alla responsabilità amministrativa degli enti, in considerazione della differenza esistente tra la responsabilità penale e quella amministrativa dell'ente 

Il caso in esame

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha annullato una sentenza del Tribunale di Trento, con rinvio per un nuovo giudizio al medesimo tribunale.

Il Tribunale di Trento aveva assolto una società di autotrasporto dall’illecito amministrativo di cui all’articolo 25-undecies Decreto Legislativo n. 231/2001, in relazione al reato di cui all’articolo 256 Decreto Legislativo n. 152/2006, contestato al legale rappresentante, per particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis Codice Penale, ritenendo che l’offesa provocata da tale illecito fosse di particolare tenuità, in considerazione del modesto vantaggio conseguito dall’ente, della riparazione successiva e della non abitualità del comportamento; dalla sentenza della Suprema Corte risultava, tra l'altro,  che gli imputati persone fisiche erano stati prosciolti per la particolare tenuità del fatto reato ex art 131 bis cp.

Avverso la suddetta sentenza, il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Trento aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando l’inosservanza e l’errata applicazione dell’articolo 131-bis Codice Penale,per essere tale causa di esclusione della punibilità applicabile solamente ai reati e non anche agli illeciti amministrativi commessi dalle persone giuridiche e disciplinati dal d.lgs. 231/2001”, risultando, tra l'altro, irrilevante nei confronti dell'ente l'eventuale proscioglimento degli imputati per la particolare tenuità del fatto, la cui realizzazione costituisce presupposto sufficiente per poter affermare la responsabilità dell'ente nel cui interesse il reato sia stato commesso e che da esso abbia tratto profitto, anche nel caso in cui gli autori siano stati dichiarati non punibili.. Nel caso in esame il Tribunale aveva affermato come sussistenti gli elementi costitutivi del reato presupposto e il vantaggio per l'ente, con la conseguente sussistenza dei presupposti per applicare all'ente la sanzione amministrativa, indebitamente esclusa dal Tribunale, risultando errato il richiamo contenuto nella sentenza impugnata alla mancata previsione nell'art. 8 del d.lgs. 231/2001 della causa di esclusione della punibilità contemplata dall'art. 131 bis cod. pen., non ancora introdotta nell'ordinamento all'epoca della approvazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti.

  1. La natura della responsabilità amministrativa degli enti: un tertium genusrispetto a quella penale e amministrativa

Al fine di dare soluzione al quesito giuridico proposto, la Corte di Cassazione ha preliminarmente investigato sulla natura giuridica della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001, ritenendo di aderire all’orientamento che definisce tale responsabilità un tertium genus rispetto a quella penale e amministrativa, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza.

2. L’art. 131 bis cp non si applica alla responsabilità degli enti

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 231/2001 definisce il principio dell’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica autrice del reato-presupposto: in base a tale principio, “la responsabilità dell’ente deve essere affermata anche nel caso in cui l’autore del suddetto reato non sia stato identificato, non sia imputabile, ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall’amnistia” ((Sez. 5, n. 20060 del 4 aprile 2013 P.M. in proc. Citibank, Rv. 255414; Sez. 6, n. 28299 del 10 novembre 2015, Bonomelli, Rv. 267048)..

E quindi  “ la responsabilità amministrativo-penale da organizzazione prevista dal d.lgs. n. 231/2001 investe direttamente l'ente, trovando nella commissione di un reato da parte della persona fisica il solo presupposto, ma non già l'intera sua concretizzazione. La colpa di organizzazione, quindi, fonda una colpevolezza autonoma dell'ente, distinta anche se connessa rispetto a quella della persona fisica (v. Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio M. S.C.A., Rv. 274320). Tale autonomia esclude che l'eventuale applicazione all'agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all'ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all'autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso (cfr. Sez. 3, n. 9072 del 17/11/2017, dep. 28/02/2018, Ficule, Rv. 272447). Detta causa di esclusione della punibilità non è, poi certamente applicabile alla responsabilità amministrativa dell'ente, essendo espressamente e univocamente riferita alla realizzazione di un reato, la cui punibilità viene esclusa per la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, mentre, come evidenziato, quella dell'ente trova nella realizzazione di un reato solamente il proprio presupposto storico, ma è volta a sanzionare la colpa di organizzazione dell'ente. La circostanza, sottolineata dal Tribunale nella motivazione della sentenza impugnata, che tale causa di esclusione della punibilità non sia contemplata dall'art. 8 d.lgs. 231/2001, che, come evidenziato, prevede i casi di esenzione da responsabilità dell'ente, non consente di ritenere applicabile agli enti la causa di esclusione della punibilità prevista per i reati dall'art. 131 bis cod. pen., inserita, come sottolineato dal pubblico ministero ricorrente, dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 28/2015, cioè successivamente al d.lgs. 231/2001. Risulta, in definitiva, errata l'applicazione compiuta dal Tribunale di detta causa di esclusione della punibilità all'ente chiamato a rispondere di un illecito amministrativo, non essendone consentita l'estensione a tale tipo di responsabilità, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento.”

 

 

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 15 gennaio 2020, n.1420

 

RITENUTO IN FATTO

  1. Con sentenza del 5 settembre 2018 il Tribunale di Trento ha assolto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., per la particolare tenuità del fatto, la S.n.c. Autotrasporti Benedetti dall'illecito amministrativo di cui all'art. 25 undecies d.lgs. 231/01, in relazione al reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 (contestatole per l'esecuzione di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi da parte del legale rappresentante della società, nell'interesse della stessa), ritenendo che l'offesa provocata da tale illecito sia di particolare tenuità in considerazione del modesto vantaggio conseguito dall'ente, della riparazione successiva e della non abitualità del comportamento.
  2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trento, lamentando l'inosservanza e l'errata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. da parte del Tribunale, per essere tale causa di esclusione della punibilità applicabile solamente ai reati e non anche agli illeciti amministrativi commessi dalle persone giuridiche e disciplinati dal d.lgs. 231/2001, risultando, tra l'altro, irrilevante nei confronti dell'ente l'eventuale proscioglimento degli imputati per la particolare tenuità del fatto, la cui realizzazione costituisce presupposto sufficiente per poter affermare la responsabilità dell'ente nel cui interesse il reato sia stato commesso e che da esso abbia tratto profitto, anche nel caso in cui gli autori siano stati dichiarati non punibili. Nel caso in esame il Tribunale aveva affermato come sussistenti gli elementi costitutivi del reato presupposto e il vantaggio per l'ente, con la conseguente sussistenza dei presupposti per applicare all'ente la sanzione amministrativa, indebitamente esclusa dal Tribunale, risultando errato il richiamo contenuto nella sentenza impugnata alla mancata previsione nell'art. 8 del d.lgs. 231/2001 della causa di esclusione della punibilità contemplata dall'art. 131 bis cod. pen., non ancora introdotta nell'ordinamento all'epoca della approvazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso del pubblico ministero è fondato.
  2. Questa Corte ha già chiarito, e si tratta di principio che il Collegio condivide e ribadisce, che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non è applicabile alla responsabilità amministrativa degli enti per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione, in considerazione della differenza esistente tra la responsabilità penale (che, per espressa previsione legislativa può ora essere esclusa nel caso di particolare tenuità del danno e del pericolo provocati dalla condotta, nella concorrenza delle altre condizioni richieste dall'art. 131 bis cod. pen.), e quella amministrativa dell'ente per il fatto di reato commesso da chi al suo interno si trovi in posizione apicale o sia soggetto alla altrui direzione. La giurisprudenza ha ormai chiarito che quella amministrativa degli enti è un tertium genus di responsabilità, il quale, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un sistema di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza (Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261112). E' stata chiarita anche la natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto. Ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 231/2001, rubricato per l'appunto 'autonomia della responsabilità dell'ente', la responsabilità dell'ente deve essere affermata anche nel caso in cui l'autore del suddetto reato non sia stato identificato, non sia imputabile, ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall'amnistia (Sez. 5, n. 20060 del 4 aprile 2013 P.M. in proc. Citibank, Rv. 255414; Sez. 6, n. 28299 del 10 novembre 2015, Bonomelli, Rv. 267048). Ciò significa che la responsabilità amministrativo-penale da organizzazione prevista dal d.lgs. n. 231/2001 investe direttamente l'ente, trovando nella commissione di un reato da parte della persona fisica il solo presupposto, ma non già l'intera sua concretizzazione. La colpa di organizzazione, quindi, fonda una colpevolezza autonoma dell'ente, distinta anche se connessa rispetto a quella della persona fisica (v. Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda S.C.A., Rv. 274320). Tale autonomia esclude che l'eventuale applicazione all'agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all'ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all'autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso (cfr. Sez. 3, n. 9072 del 17/11/2017, dep. 28/02/2018, Ficule, Rv. 272447). Detta causa di esclusione della punibilità non è, poi certamente applicabile alla responsabilità amministrativa dell'ente, essendo espressamente e univocamente riferita alla realizzazione di un reato, la cui punibilità viene esclusa per la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, mentre, come evidenziato, quella dell'ente trova nella realizzazione di un reato solamente il proprio presupposto storico, ma è volta a sanzionare la colpa di organizzazione dell'ente. La circostanza, sottolineata dal Tribunale nella motivazione della sentenza impugnata, che tale causa di esclusione della punibilità non sia contemplata dall'art. 8 d.lgs. 231/2001, che, come evidenziato, prevede i casi di esenzione da responsabilità dell'ente, non consente di ritenere applicabile agli enti la causa di esclusione della punibilità prevista per i reati dall'art. 131 bis cod. pen., inserita, come sottolineato dal pubblico ministero ricorrente, dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 28/2015, cioè successivamente al d.lgs. 231/2001. Risulta, in definitiva, errata l'applicazione compiuta dal Tribunale di detta causa di esclusione della punibilità all'ente chiamato a rispondere di un illecito amministrativo, non essendone consentita l'estensione a tale tipo di responsabilità, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento. Così deciso il 10/7/2019