Sicurezza sul lavoro

Infortunio sul lavoro da coronavirus: note INAIL e vademecum per il datore di lavoro

11 Aprile 2020

Il contagio da COVID19 in occasione del lavoro è infortunio sul lavoro. Distinzione tra operatori sanitari e dipendenti diversi

Infortunio sul lavoro da coronavirus: note INAIL e vademecum per il datore di lavoro

 Il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) stabilisce all’art. 42 comma 2 “…2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

  1. IL PROFILO DELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL

    Sotto il profilo assicurativo il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (GU n.257 del 13-10-1965 - Suppl. Ordinario ) stabilisce, all’art. 2, che l’assicurazione obbligatoria “…comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilita' temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni. Agli effetti del presente decreto, e' considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non e' invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale e' regolato da disposizioni speciali”.

    In tal caso, l’art 2110 del codice civile garantisce il diritto al trattamento economico e alla conservazione del posto.

    Perché l’infortunio sia considerato sul lavoro, quindi indennizzabile dall’Inail, deve avvenire in occasione di lavoro, cioè a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa. 

    LA NOTA DEL 17 MARZO 2020, PROT. N. 3675, CHIARISCE CHE I CONTAGI DA COVID-19 DI MEDICI, DI INFERMIERI E DI ALTRI OPERATORI DI STRUTTURE SANITARIE IN GENERE SONO INFORTUNI SUL LAVORO

    Inail è intervenuta con due circolari informative di chiarimento delle molteplici problematiche che sono sorte a seguito dell’entrata in vigore del d.l. cit.

    La nota del 17 marzo 2020, prot. n. 3675, chiarisce che:

    • i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto, avvenuti nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro – nota, si badi, contemporanea al decreto sopracitato (https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-nota-17-marzo-contagi-coronavirus-sanita-2020.html); ciò consente una tutela rapida ed efficace del diritto leso mediante il ricorso a presunzioni semplici ed alla riconduzione dell’affezione morbosa contratta al rischio professionale specifico dell’attività sanitaria;
    • L’Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/struttura sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, devono assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio. Per i datori di lavoro assicurati all’Inail l’obbligo della comunicazione d’infortunio ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto con la denuncia/comunicazione d’infortunio;
    • resta fermo, l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all’Istituto il certificato medico di infortunio.
    • Ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail: il termine iniziale è quello della data di attestazione positiva dell’avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma;
    • sono esclusi i dipendenti sanitari posti in quarantena per motivi di sanità pubblica, salvo che risultino positivi al test di conferma e, in questo caso, sono tutelati per l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro;
    • Nel caso in cui, infine, gli eventi infettanti siano intervenuti durante il percorso casa-lavoro, si configura l’ipotesi di infortunio in itinere.

    IL PERCORSO ARGOMENTATIVO CONTENUTO NELLA NOTA

    L’INAIL ha chiarito che:

    • le predette affezioni morbose sono riconducibili all’infortunio sul lavoro e non alla malattia professionale e come tali devono essere istruite e trattate in sede amministrativa.

    Tale decisione si colloca sulla scia:

    • dell’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di affezioni morbose che derivino da un agente patogeno estrinseco di natura virulenta (nel caso di specie il Covid-19): Cassazione 8058/91 e 3090/1992 hanno affermato che sotto un profilo probatorio, per la tutela del diritto leso, in caso di affezioni da agente biologico, si dovesse ricorrere al principio di presunzione semplice d’origine, mutuato dall’art. 2729 c.c. secondo cui il procedimento presuntivo può essere invocato ”sia in merito alla natura infettante di un evento lesivo indicato come occasione di lavoro e fonte del contagio “sia “sull’accadimento dell’evento stesso”. Con la conseguenza che la prova del contagio pertanto può essere presunta in presenza di elementi di prova gravi, precisi e concordanti e prescindendo dall’individuazione dello specifico momento di contrazione del virus/ agente biologico: la causa violenta pertanto si identifica non nella modalità di penetrazione del virus o agente microbico e/o parassitario bensì nell’azione lesiva insita nella virulenza dell’agente - con la conseguente tutela celere e certa del diritto leso in quanto non grava il lavoratore di un oneroso onere probatorio in ordine alla contrazione della malattia in occasione lavorativa;
    • delle Linee Guida per la trattazione dei casi di malattia infettive e parassitarie di cui alla Circolare Inail n. 74 del 23 novembre 1995. La causa violenta, elemento costitutivo dell’infortunio sul lavoro ex art.2 D.p.r. 1124/65(Testo unico degli infortuni e malattie professionali), è stata ravvisata nella causa virulenta di natura biologica sin dalla pronuncia in tema di carbonchio della Cassazione del 31 ottobre 1921 (F.F.S.S. / Migliori) ed è stata poi prevista ex lege, sempre nel caso del carbonchio, dall’art.2 R.D.1765/1935.

    Con l’effetto che , in base al citato orientamento giurisprudenziale ed al principio di presunzione semplice d’origine, la malattia causata dal Covid-19 (che costituisce un’ipotesi di malattia/infortunio) deve essere indennizzata dall’ Inail allorché costituisca “conseguenza dell’esposizione del soggetto infortunato ad un determinato rischio professionale” e la tutela assicurativa pubblica per il personale sanitario, che risulti aver contratto il virus, riguarda sia l’evento conseguente alla malattia da coronavirus sia il periodo di quarantena causato dalla malattia (non il periodo di quarantena per scopo sanitario che invece è escluso); ( sul punto si vedano le puntuali osservazioni di Rossella Del Sarto Tutela Inail per gli operatori sanitari nell’emergenza coronavirus:https://www.altalex.com/documents/news/2020/03/26/tutela-inail-operatori-sanitari-emergenza-coronavirus)

    E così gli operatori sanitari (che abbiano contratto per lavoro la malattia da Covid-19) possono ricevere dall’Inail:

    • l’indennizzo del periodo di temporanea conseguente alla malattia (indennizzabile con l’indennità di inabiità temporanea);
    • e dei postumi permanenti di danno biologico (indennizzati in capitale o con rendita in caso di postumi superiori al 16%).

    Infine, nel caso in cui la malattia abbia causato il decesso dell’infortunato, i suoi superstiti hanno diritto all’assegno funerario ed alla rendita ai superstiti (art. 85 TU).

    Inail precisa però che:

    • per essere indennizzabile la malattia infortunio deve costituire una conseguenza dell’ esposizione del soggetto infortunato a un determinato rischio professionale.
    • In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende anche all’ ipotesi in cui l'identificazione di precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l’ episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in conseguenza delle mansioni /lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga. In proposito si ricorda che l'elevato rischio di contagio che ricade sugli operatori sanitari va commisurato con il dato epidemiologico territoriale. Sono, quindi, da mettersi a tutela INAIL i casi in cui si sia estrinsecato il cosiddetto rischio specifico e il sanitario abbia contratto la malattia COVID 19.”

     

  2. CIRCOLARE INAIL 13 DEL 03.04.2020

     La Circolare Inail 13 Del 03.04.2020 ha esteso i principi più sopra esposti anche agli operatori che svolgono attività che comportano il costante contatto con l'utenza, come quelle dei cassieri, degli addetti alle vendite e dei trasportatori.

    L’INAIL chiarisce:

    Sotto il profilo assicurativo il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (GU n.257 del 13-10-1965 - Suppl. Ordinario ) stabilisce, all’art. 2, che l’assicurazione obbligatoria “…comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilita' temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni. Agli effetti del presente decreto, e' considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non e' invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale e' regolato da disposizioni speciali”.

    In tal caso, l’art 2110 del codice civile garantisce il diritto al trattamento economico e alla conservazione del posto.

    Perché l’infortunio sia considerato sul lavoro, quindi indennizzabile dall’Inail, deve avvenire in occasione di lavoro, cioè a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa.

     

    LA NOTA LA NOTA DEL 17 MARZO 2020, PROT. N. 3675, CHIARISCE CHE I CONTAGI DA COVID-19 DI MEDICI, DI INFERMIERI E DI ALTRI OPERATORI DI STRUTTURE SANITARIE IN GENERE SONO INFORTUNI SUL LAVORO

    Inail è intervenuta con due circolari informative di chiarimento delle molteplici problematiche che sono sorte a seguito dell’entrata in vigore del d.l. cit.

    La nota del 17 marzo 2020, prot. n. 3675, chiarisce che:

    • i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto, avvenuti nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro – nota, si badi, contemporanea al decreto sopracitato (https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-nota-17-marzo-contagi-coronavirus-sanita-2020.html); ciò consente una tutela rapida ed efficace del diritto leso mediante il ricorso a presunzioni semplici ed alla riconduzione dell’affezione morbosa contratta al rischio professionale specifico dell’attività sanitaria;
    • L’Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/struttura sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, devono assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio. Per i datori di lavoro assicurati all’Inail l’obbligo della comunicazione d’infortunio ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto con la denuncia/comunicazione d’infortunio;
    • resta fermo, l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all’Istituto il certificato medico di infortunio.
    • Ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail: il termine iniziale è quello della data di attestazione positiva dell’avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma;
    • sono esclusi i dipendenti sanitari posti in quarantena per motivi di sanità pubblica, salvo che risultino positivi al test di conferma e, in questo caso, sono tutelati per l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro;
    • Nel caso in cui, infine, gli eventi infettanti siano intervenuti durante il percorso casa-lavoro, si configura l’ipotesi di infortunio in itinere.

     

    IL PERCORSO ARGOMENTATIVO CONTENUTO NELLA NOTA

    L’INAIL ha chiarito che:

    • le predette affezioni morbose sono riconducibili all’infortunio sul lavoro e non alla malattia professionale e come tali devono essere istruite e trattate in sede amministrativa.

    Tale decisione si colloca sulla scia:

    • dell’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di affezioni morbose che derivino da un agente patogeno estrinseco di natura virulenta (nel caso di specie il Covid-19): Cassazione 8058/91 e 3090/1992 hanno affermato che sotto un profilo probatorio, per la tutela del diritto leso, in caso di affezioni da agente biologico, si dovesse ricorrere al principio di presunzione semplice d’origine, mutuato dall’art. 2729 c.c. secondo cui il procedimento presuntivo può essere invocato ”sia in merito alla natura infettante di un evento lesivo indicato come occasione di lavoro e fonte del contagio “sia “sull’accadimento dell’evento stesso”. Con la conseguenza che la prova del contagio pertanto può essere presunta in presenza di elementi di prova gravi, precisi e concordanti e prescindendo dall’individuazione dello specifico momento di contrazione del virus/ agente biologico: la causa violenta pertanto si identifica non nella modalità di penetrazione del virus o agente microbico e/o parassitario bensì nell’azione lesiva insita nella virulenza dell’agente - con la conseguente tutela celere e certa del diritto leso in quanto non grava il lavoratore di un oneroso onere probatorio in ordine alla contrazione della malattia in occasione lavorativa;
    • delle Linee Guida per la trattazione dei casi di malattia infettive e parassitarie di cui alla Circolare Inail n. 74 del 23 novembre 1995. La causa violenta, elemento costitutivo dell’infortunio sul lavoro ex art.2 D.p.r. 1124/65(Testo unico degli infortuni e malattie professionali), è stata ravvisata nella causa virulenta di natura biologica sin dalla pronuncia in tema di carbonchio della Cassazione del 31 ottobre 1921 (F.F.S.S. / Migliori) ed è stata poi prevista ex lege, sempre nel caso del carbonchio, dall’art.2 R.D.1765/1935.

    Con l’effetto che , in base al citato orientamento giurisprudenziale ed al principio di presunzione semplice d’origine, la malattia causata dal Covid-19 (che costituisce un’ipotesi di malattia/infortunio) deve essere indennizzata dall’ Inail allorché costituisca “conseguenza dell’esposizione del soggetto infortunato ad un determinato rischio professionale” e la tutela assicurativa pubblica per il personale sanitario, che risulti aver contratto il virus, riguarda sia l’evento conseguente alla malattia da coronavirus sia il periodo di quarantena causato dalla malattia (non il periodo di quarantena per scopo sanitario che invece è escluso); ( sul punto si vedano le puntuali osservazioni di Rossella Del Sarto Tutela Inail per gli operatori sanitari nell’emergenza coronavirus:https://www.altalex.com/documents/news/2020/03/26/tutela-inail-operatori-sanitari-emergenza-coronavirus)

    E così gli operatori sanitari (che abbiano contratto per lavoro la malattia da Covid-19) possono ricevere dall’Inail:

    • l’indennizzo del periodo di temporanea conseguente alla malattia (indennizzabile con l’indennità di inabiità temporanea);
    • e dei postumi permanenti di danno biologico (indennizzati in capitale o con rendita in caso di postumi superiori al 16%).

    Infine, nel caso in cui la malattia abbia causato il decesso dell’infortunato, i suoi superstiti hanno diritto all’assegno funerario ed alla rendita ai superstiti (art. 85 TU).

    Inail precisa però che:

    • per essere indennizzabile la malattia infortunio deve costituire una conseguenza dell’ esposizione del soggetto infortunato a un determinato rischio professionale.
    • In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende anche all’ ipotesi in cui l'identificazione di precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l’ episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in conseguenza delle mansioni /lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga. In proposito si ricorda che l'elevato rischio di contagio che ricade sugli operatori sanitari va commisurato con il dato epidemiologico territoriale. Sono, quindi, da mettersi a tutela INAIL i casi in cui si sia estrinsecato il cosiddetto rischio specifico e il sanitario abbia contratto la malattia COVID 19.”

     

     

    CIRCOLARE INAIL 13 DEL 03.04.2020

     

    La Circolare Inail 13 Del 03.04.2020 ha esteso i principi più sopra esposti anche agli operatori che svolgono attività che comportano il costante contatto con l'utenza, come quelle dei cassieri, degli addetti alle vendite e dei trasportatori.

    L’INAIL chiarisce:

    Sotto il profilo assicurativo il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. (GU n.257 del 13-10-1965 - Suppl. Ordinario ) stabilisce, all’art. 2, che l’assicurazione obbligatoria “…comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilita' temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni. Agli effetti del presente decreto, e' considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non e' invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale e' regolato da disposizioni speciali”.

    In tal caso, l’art 2110 del codice civile garantisce il diritto al trattamento economico e alla conservazione del posto.

    Perché l’infortunio sia considerato sul lavoro, quindi indennizzabile dall’Inail, deve avvenire in occasione di lavoro, cioè a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa.

     

    LA NOTA LA NOTA DEL 17 MARZO 2020, PROT. N. 3675, CHIARISCE CHE I CONTAGI DA COVID-19 DI MEDICI, DI INFERMIERI E DI ALTRI OPERATORI DI STRUTTURE SANITARIE IN GENERE SONO INFORTUNI SUL LAVORO

    Inail è intervenuta con due circolari informative di chiarimento delle molteplici problematiche che sono sorte a seguito dell’entrata in vigore del d.l. cit.

    La nota del 17 marzo 2020, prot. n. 3675, chiarisce che:

    • i contagi da Covid-19 di medici, di infermieri e di altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto, avvenuti nell’ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro – nota, si badi, contemporanea al decreto sopracitato (https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/sala-stampa/comunicati-stampa/com-stampa-nota-17-marzo-contagi-coronavirus-sanita-2020.html); ciò consente una tutela rapida ed efficace del diritto leso mediante il ricorso a presunzioni semplici ed alla riconduzione dell’affezione morbosa contratta al rischio professionale specifico dell’attività sanitaria;
    • L’Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/struttura sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, devono assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio. Per i datori di lavoro assicurati all’Inail l’obbligo della comunicazione d’infortunio ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto con la denuncia/comunicazione d’infortunio;
    • resta fermo, l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all’Istituto il certificato medico di infortunio.
    • Ai fini del computo della decorrenza della tutela Inail: il termine iniziale è quello della data di attestazione positiva dell’avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma;
    • sono esclusi i dipendenti sanitari posti in quarantena per motivi di sanità pubblica, salvo che risultino positivi al test di conferma e, in questo caso, sono tutelati per l’intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro;
    • Nel caso in cui, infine, gli eventi infettanti siano intervenuti durante il percorso casa-lavoro, si configura l’ipotesi di infortunio in itinere.

     

    IL PERCORSO ARGOMENTATIVO CONTENUTO NELLA NOTA

    L’INAIL ha chiarito che:

    • le predette affezioni morbose sono riconducibili all’infortunio sul lavoro e non alla malattia professionale e come tali devono essere istruite e trattate in sede amministrativa.

    Tale decisione si colloca sulla scia:

    • dell’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di affezioni morbose che derivino da un agente patogeno estrinseco di natura virulenta (nel caso di specie il Covid-19): Cassazione 8058/91 e 3090/1992 hanno affermato che sotto un profilo probatorio, per la tutela del diritto leso, in caso di affezioni da agente biologico, si dovesse ricorrere al principio di presunzione semplice d’origine, mutuato dall’art. 2729 c.c. secondo cui il procedimento presuntivo può essere invocato ”sia in merito alla natura infettante di un evento lesivo indicato come occasione di lavoro e fonte del contagio “sia “sull’accadimento dell’evento stesso”. Con la conseguenza che la prova del contagio pertanto può essere presunta in presenza di elementi di prova gravi, precisi e concordanti e prescindendo dall’individuazione dello specifico momento di contrazione del virus/ agente biologico: la causa violenta pertanto si identifica non nella modalità di penetrazione del virus o agente microbico e/o parassitario bensì nell’azione lesiva insita nella virulenza dell’agente - con la conseguente tutela celere e certa del diritto leso in quanto non grava il lavoratore di un oneroso onere probatorio in ordine alla contrazione della malattia in occasione lavorativa;
    • delle Linee Guida per la trattazione dei casi di malattia infettive e parassitarie di cui alla Circolare Inail n. 74 del 23 novembre 1995. La causa violenta, elemento costitutivo dell’infortunio sul lavoro ex art.2 D.p.r. 1124/65(Testo unico degli infortuni e malattie professionali), è stata ravvisata nella causa virulenta di natura biologica sin dalla pronuncia in tema di carbonchio della Cassazione del 31 ottobre 1921 (F.F.S.S. / Migliori) ed è stata poi prevista ex lege, sempre nel caso del carbonchio, dall’art.2 R.D.1765/1935.

    Con l’effetto che, in base al citato orientamento giurisprudenziale ed al principio di presunzione semplice d’origine, la malattia causata dal Covid-19 (che costituisce un’ipotesi di malattia/infortunio) deve essere indennizzata dall’ Inail allorché costituisca “conseguenza dell’esposizione del soggetto infortunato ad un determinato rischio professionale” e la tutela assicurativa pubblica per il personale sanitario, che risulti aver contratto il virus, riguarda sia l’evento conseguente alla malattia da coronavirus sia il periodo di quarantena causato dalla malattia (non il periodo di quarantena per scopo sanitario che invece è escluso); ( sul punto si vedano le puntuali osservazioni di Rossella Del Sarto Tutela Inail per gli operatori sanitari nell’emergenza coronavirus:https://www.altalex.com/documents/news/2020/03/26/tutela-inail-operatori-sanitari-emergenza-coronavirus)

    E così gli operatori sanitari (che abbiano contratto per lavoro la malattia da Covid-19) possono ricevere dall’Inail:

    • l’indennizzo del periodo di temporanea conseguente alla malattia (indennizzabile con l’indennità di inabiità temporanea);
    • e dei postumi permanenti di danno biologico (indennizzati in capitale o con rendita in caso di postumi superiori al 16%).

    Infine, nel caso in cui la malattia abbia causato il decesso dell’infortunato, i suoi superstiti hanno diritto all’assegno funerario ed alla rendita ai superstiti (art. 85 TU).

    Inail precisa però che:

    • per essere indennizzabile la malattia infortunio deve costituire una conseguenza dell’ esposizione del soggetto infortunato a un determinato rischio professionale.
    • In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende anche all’ ipotesi in cui l'identificazione di precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l’ episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in conseguenza delle mansioni /lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga. In proposito si ricorda che l'elevato rischio di contagio che ricade sugli operatori sanitari va commisurato con il dato epidemiologico territoriale. Sono, quindi, da mettersi a tutela INAIL i casi in cui si sia estrinsecato il cosiddetto rischio specifico e il sanitario abbia contratto la malattia COVID 19.”

     

     

    CIRCOLARE INAIL 13 DEL 03.04.2020

     

    La Circolare Inail 13 Del 03.04.2020 ha esteso i principi più sopra esposti anche agli operatori che svolgono attività che comportano il costante contatto con l'utenza, come quelle dei cassieri, degli addetti alle vendite e dei trasportatori.

    L’INAIL chiarisce:

    Quanto all’ambito della tutela

    che l’art 42 c.2 cit. ha contenuto definitivamente chiarificatore di alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro ed in particolare:

     

    • la disposizione in esame, confermando l’indirizzo INAIL per le malattie infettive richiamato nelle precedente nota del 17.03.20202, chiarisce che la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail; sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Inail;
    • che la Corte di Cassazione, sentenza n. 9913 del 13 maggio 2016, ha ribadito i principi che devono essere seguiti nel determinare la riconducibilità all’”occasione di lavoro” dell’infortunio occorso al lavoratore ed in particolare che, affinché l’infortunio sia indennizzabile da parte dell’Inail,
    • non è necessario che sia avvenuto nell’espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie.
    • sia la dottrina che la giurisprudenza di legittimità riconoscono il significato normativo estensivo dell’espressione “occasione di lavoro”. Essa comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore).
    • nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.
    • a una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
    • le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l’ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice. In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale. Si tratta cioè di seguire i normali criteri per la valutazione del rapporto di causalità in medicina-legale e cioè:
    1. Criterio cronologico. Consiste nel giudicare se l'intervallo di tempo trascorso tra l'azione lesiva e la comparsa delle prime manifestazioni di una determinata malattia sia compatibile o meno con l'esistenza di una relazione causale.
    2. Criterio di esclusione. Consiste nell'escludere ogni altra possibile causa circoscrivendo il solo fattore eziologico. Richiede una corretta diagnosi differenziale.
    3. Criterio di ammissibilità ipotetica ed epidemiologico-statistico. Tutte le cause non immediatamente escludibili, possibili in base a dati della letteratura o con una ricorrenza statistica accertata, devono essere sottoposte a verifiche approfondite (è il caso del nesso fra esposizione ad agenti chimici o fisici e neoplasie professionali).
    4. Criterio circostanziale e clinico anamnestico. L'esame dei dati circostanziali (caratteristiche del luogo, orario, ecc.) e la raccolta accurata della descrizione dei disturbi e delle manifestazioni cliniche accusate o testimoniate da terzi possono confermare o negare un eventuale nesso causale.

     

    Quanto alla denuncia di malattia-infortunio per infezione da nuovo coronavirus e certificazione medica

    Il primo periodo del comma 2, del citato articolo 42 ribadisce che, nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica (prevista dall’articolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) all’Inail, che prende in carico e assicura la relativa tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.

    Il certificato medico dovrà essere redatto secondo i criteri di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, e quindi riportare:

    • i dati anagrafici completi del lavoratore;
    • , quelli del datore di lavoro;
    • la data dell’evento/contagio;
    • la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all’accertamento dell’avvenuto contagio;
    • in particolare per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.

    La tutela INAIL opera solo :

    • in presenza dell’acquisizione della certificazione dell’avvenuto contagio; ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso;
    • in contemporanea presenza dell’altro requisito dell’occasione di lavoro;

    dati con cui si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio.

    Resta fermo, inoltre l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere telematicamente all’Istituto il certificato medico di infortunio ( in proposito, si segnala l’opportunità di valutare in favore dell’infortunato alla luce della situazione emergenziale, sia la redazione della predetta certificazione, sia le modalità di trasmissione, avendo cura principalmente di accertarne la provenienza).

    Quanto ai rapporti con i datori di lavoro

    Allo stesso modo, è opportuno adottare ogni misura proattiva per l’acquisizione delle denunce da parte dei datori di lavoro, con l’eventuale documentazione sanitaria allegata, evitando comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative.

    In proposito i datori di lavoro pubblico o privato assicurati all’Inail, debbono continuare ad assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni

    Il datore di lavoro dovrà effettuare, come per gli altri casi di infortunio,

    • la denuncia all’Istituto compilando, nel caso di contagio da nuovo coronavirus l’apposito campo “malattia infortunio” presente nell’applicativo relativo alla denuncia di infortunio on-line. La valorizzazione di tale campo rende facoltativa la compilazione dei campi “data inizio prognosi” e “data fine prognosi”.  

    Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio per quanto riguarda:

    la valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio, cioè ai dati necessari per assolvere l’adempimento dell’obbligo correlato al predetto articolo 53.

    Si sottolinea, in proposito che solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di lavoro, dell’avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della denuncia all’Istituto. A tale riguardo si raccomanda alle Strutture territoriali la massima disponibilità nel rispondere ai quesiti che dovessero pervenire in ordine a dubbi o difficolta relativi alla compilazione delle denunce da parte dei datori di lavoro, nonché, alla luce della situazione emergenziale di valutare in favore del datore di lavoro e dell’infortunato, sia le modalità di trasmissione, sia le decorrenze dei termini di legge per la compilazione e la trasmissione delle denunce da parte dei datori di lavoro. In merito le Strutture territoriali Inail adottano ogni misura proattiva per consentire l’acquisizione delle denunce di infortunio da parte dei datori di lavoro, con l’eventuale documentazione sanitaria allegata. Giova, infine, far presente che laddove pervenga all’Istituto della documentazione utile per l’apertura del caso di malattia-infortunio (certificato medico, denuncia di infortunio redatta dal datore di lavoro o altro documento valido ai fini della protocollazione), mancante però del dato sanitario dell’avvenuto contagio, è necessario per il proseguimento dell’istruttoria acquisire tempestivamente la documentazione attestante la conferma diagnostica del contagio, ricorrendo al fine di facilitare e abbreviare l’istruttoria del caso anche direttamente alla documentazione in possesso degli infortunati. Detta documentazione clinico-strumentale, infatti, è indispensabile per la verifica della regolarità sanitaria e amministrativa per l’ammissione del caso alla tutela Inail. Per i datori di lavoro assicurati all’Inail l’obbligo della comunicazione d’infortunio ai fini statistici e informativi si considera comunque assolto per mezzo della denuncia/comunicazione d’infortunio.

    Alcune brevi considerazioni su come compilare l’eventuale nota integrativa che l’Inail potrebbe richiedere a seguito della ricezione delle denuncia.

    Potrebbe essere opportuno che la nota sia così redatta:

    1. dati del lavoratore;
    2. dati del datore di lavoro e tipologia di attività svolta:
    3. qualifica del lavoratore;
    4. ambiente di lavoro ove si sarebbe verificato il contagio;
    5. periodo di lavoro svolto dal lavoratore e orari di lavoro – a partire dal mese di febbraio;
    6. contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19;
    7. eventuale provenienza da aree con trasmissione locale;
    8. il ricovero in ospedale e l’assenza di un’altra causa che spieghi pienamente il quadro clinico;
    9. la data di un eventuale tampone ( con allegato l’esito).

     

    Infortunio sul lavoro in itinere occorso durante il periodo di emergenza da COVID – 19.

    Per quanto riguarda la disciplina dell’infortunio in itinere, l’art. 12 decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sancisce che l’assicurazione infortunistica opera nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Posto che in tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli incidenti da circolazione stradale, anche gli eventi di contagio da nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in itinere.

    Ciò in linea con quanto già anticipato per il personale delle Aziende sanitarie locali e delle altre strutture sanitarie pubbliche o private assicurate con l’Inail ( Istruzione operativa Inail del 17 marzo 2020, n. 3675) in tale fattispecie il dato epidemiologico guida il riconoscimento medico-legale.

    In merito all’utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo di lavoro è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle autorità competenti. Restano invariate per il resto le disposizioni impartite per la disciplina e la gestione degli infortuni in itinere.

    Alcune note a chiusura:

    • l’Inail garantisce la tutela all’infortunato, estendendo l’erogazione delle prestazioni anche al periodo di quarantena con astensione dal lavoro. Il lavoratore dovrà quindi informare il datore di lavoro che si trova in stato di quarantena causa coronavirus e che il certificato medico, di cui dovrà fornire il numero identificativo, la data e la prognosi come avviene normalmente per i casi di malattia, è stato inviato all’Inail. L’infortunio – precisa il decreto – non comporterà in alcun modo l’aumento dei premi Inail che il datore di lavoro normalmente deve corrispondere in casi di infortunio dei propri dipendenti;
    • la “quarantena” e cioè il periodo di isolamento è equiparata a malattia: il periodo trascorso in quarantena, con sorveglianza attiva e/o in permanenza domiciliare fiduciaria, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico (in genere a carico del datore di lavoro per i primi tre giorni e poi con partecipazione dell’Inps per il periodo successivo) e non è computabile ai fini del periodo di comporto (il periodo di malattia durante il quale non si può essere licenziati). Per gli immunodepressi e per chi è in terapia oncologica o altra disabilità per cui il lavoro e l’eventuale esposizione a COVID-19 sia rischiosa il periodo di assenza che può protrarsi fino al 30 aprile 2020 viene equiparato al ricovero ospedaliero.

    Anche per quanto riguarda la tutela economica, il periodo di quarantena non comporta oneri a carico di datori di lavoro o all’Inps essendo la spesa integralmente coperta dallo Stato che ha stanziato un budget di 130 milioni di euro per l’emergenza coronavirus. Pertanto i primi tre giorni di malattia del dipendente a carico del datore di lavoro non comporteranno alcun onere (periodo di carenza), mentre per la parte successiva la copertura integrale sarà assicurata dallo Stato che trasferirà i fondi all’Inps. Per i malati gravi, disabili, immunodepressi e con patologie per le quali sono in corso trattamenti salva vita, il decreto il decreto Cura Italia prevede la possibilità di restare a casa fino al prossimo 30 aprile 2020, equiparando il relativo periodo di assenza dal lavoro a ricovero ospedaliero.