I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, sono applicabili anche alle misure cautelari reali
Il sequestro preventivo è legittimo allorché sia rispettato il principio di proporzione tra esigenze generali di prevenzione e salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo,' determinandosi, in difetto, la violazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (cass., n. 42178 del 29/9/2009), oltre che di principi costituzionali (quelli della libertà d'impresa e della libera disponibilità dei propri beni). Cassazione penale Sez. V nr 45375 del 09.09.2019
I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, sono applicabili anche alle misure cautelari reali, costituendo oggetto di valutazione preventiva non eludibile da parte del giudice, il quale deve motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una meno invasiva misura interdittiva; ciò al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata. (conf. Cass. pen., sez. III, 15.12.2011, n. 12500).
Di conseguenza il sequestro preventivo è legittimo allorché sia rispettato il principio di proporzione tra esigenze generali di prevenzione e salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo, determinandosi, in difetto, la violazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, oltre che di principi costituzionali (quelli della libertà d’impresa e della libera disponibilità dei propri beni).
In applicazione di questo principio la Suprema Corte ha annullato il sequestro dell’intero complesso aziendale della società in piena attività, accogliendo il ricorso di un imprenditore che non aveva rispettato le norme sulla privacy nell’ambito di alcune intercettazioni affidategli dall’amministrazione. La violazione degli obblighi imposti dal Gdpr era costata all’ente l’intero sequestro dell’attività