Sicurezza sul lavoro Responsabilità 231

Condotta abnorme del lavoratore e non necessità di natura sistematica delle violazioni per responsabilità 231

18 Aprile 2021

Cassazione Penale, Sez. 4, 31 marzo 2021, n. 12149 

Sulla nozione di condotta abnorme del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro

l'art. 25-septies cit. non richiede la natura sistematica delle violazioni alla normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell'ente derivante dai reati colposi ivi contemplati.,

COMMENTO 

IL FATTO

Si è contestato al R., nella qualità di direttore generale dell'ente amministrativamente responsabile, nonché addetto alla produzione e datore di lavoro della persona offesa, di avere cagionato a quest'ultima le lesioni gravi descritte in imputazione (esitate nell'amputazione dell'avampiede destro), per negligenza, imprudenza e imperizia e per inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro [in particolare, dell'art. 71, c. 1, 3, 4 e 7 del T.U. n. 81/2008, in relazione ai punti 3.1.1. e 3.1.4. all. VI del T.U. e dell'art. 73, c. 1, lett. a) e b) stesso T.U., in relazione ai punti 3.1.5, 3.2.4. e 3.2.5 all. VI citato], per avere disposto o comunque consentito l'utilizzo di un carrello elevatore per operazioni per le quali non era indicato (sollevamento di un fascio di colonne metalliche lunghe quasi quattro metri e pesanti ciascuna Kg. 678), senza fornire attrezzature o accessori necessari per un uso in sicurezza, essendo stato il mezzo utilizzato a guisa di gru/paranco, e non per la movimentazione di carichi pallettizzati, e senza utilizzo di ganci in grado di trattenere il carico; e per non avere impartito ai lavoratori idonee istruzioni per l'uso del carrello di che trattasi in relazione alle modalità d'imbraco e ai sistemi di ancoraggio, onde assicurare la stabilità del carico e scongiurare la prossimità di lavoratori a terra, anche in situazioni anomale ma prevedibili (quale l'utilizzo del carrello per sollevare lunghe colonne metalliche).
Nella specie, durante la movimentazione di un fascio di quattro colonne metalliche con le caratteristiche sopra descritte, eseguita imbracando il carico con una fascia di tessuto, le cui estremità a occhiello venivano infilate in una delle zanche sollevate del carrello, il V.M. era intento a tenere in equilibrio e orientare manualmente il carico da terra, mentre il collega T. si trovava alla guida del carrello. All'improvviso, una estremità della fascia di imbraco era fuoriuscita dalla zanca, facendo cadere a terra il carico che investiva il V.M. al piede destro, determinando le descritte conseguenze lesive.

I PRINCIPI ENUNCIATI 

La sentenza in commento ha chiarito quanto alla responsabilità del datore di lavoro per fatto colposo del lavoratore:

 

La sentenza in commento ha chiarito quanto alla responsabilità 231 dell’ente: