Le principali novità del protocollo covid-19 del 23/04/2020 alla luce del DPCM 26/04/2020

29 Aprile 2020

Commento alle modifiche del  “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, del 23.04.2020

E' stato oggetto di revisioni e di modifiche, in data 23 aprile 2020,  il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” firmato il 14 marzo 2020 in attuazione della misura (art. 1, comma 1, numero 9) del DPCM 11 marzo 2020, che raccomandava intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

In premessa il Protocollo chiarisce  che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Si specifica, però , che “la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto e si tratta delle sanzioni amministrative ex art. 4, del d.l. n. 19/2020  ( sul punto, con riferimento a chi irroghi le sanzioni e quali siano le sanzioni si veda Ancora su coronavirus e sicurezza sul lavoro:novità e conferme nello ius superveniens del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e soprattutto del d.l. n.19/2020 di Paolo Pascucci in DSL 1/2020 f. 125).

Sul punto va ricordato che il nuovo DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, stabilisce al comma 6 dell’articolo 2, che le imprese le cui attività non sono sospese

Inoltre, continua il comma 6, per i rispettivi ambiti di competenza, le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti:

E si sottolinea che “la mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

Inoltre, in merito alle misure di sicurezza in materia di trasporto pubblico, necessarie al fine di sostenere la ripresa delle attività e quindi degli spostamenti, l'articolo 7 fa riferimento alle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19" inserite nell'allegato 9 e presentate nell'articolo "Trasporto pubblico: le linee guida del Ministero per la fase 2".

Si deve condividere, pertanto l’affermazione, che “data la particolare finalità che il Protocollo persegue in questo contesto di emergenza, non pare ragionevole contestare, facendo leva sulla sua origine negoziale, la sua potestà lato sensu normativa, come d'altronde accade quando un prodotto dell'autonomia negoziale privata viene assunto dall'ordinamento statuale per perseguire finalità di tutela dell'interesse pubblico generale. E ciò a maggior ragione quando, come nel caso in esame, l'autonomia negoziale è stata sollecitata fin dall'origine ad operare nell'ambito dell'ordinamento statuale19 ed il suo prodotto finale è stato condiviso e "validato" dallo stesso ordinamento dello Stato mediante l'attiva partecipazione e la sottoscrizione dell'Esecutivo” ( in questo senso si veda  Ancora su coronavirus e sicurezza sul lavoro:novità e conferme nello ius superveniens del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e soprattutto del d.l. n.19/2020 di Paolo Pascucci in DSL 1/2020 f. 123)

QUESTE LE NOVITA’ INTRODOTTE

  1. INFORMAZIONE ( PUNTO 1 PROTOCOLLO)

Si indica che “l’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio”.

L’obbligo di formazione, informazione ed addestramento è previsto dalla lett. l) dell’art. 18 e specificamente disciplinato dai successivi artt. 36 e 37.

L’informazione, è definita all’art. 2, comma 1, lett. bb) come quel complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. Essa si sostanzia in un processo di trasferimento, dal datore di lavoro al lavoratore, di tutte quelle nozioni che siano necessarie per “identificare” e “gestire” i rischi e deve assicurare al lavoratore non solo una conoscenza dei rischi specifici connessi alla propria mansione, ma anche una consapevolezza generale del ciclo produttivo in cui lo stesso opera, sul presupposto che solo in tal modo egli possa effettuare scelte ed attuare comportamenti che non compromettano la sicurezza propria o altrui. Il datore di lavoro, eventualmente valendosi di collaboratori (così Cass. Pen., Sez. III, 12 ottobre 2006-20 dicembre 2006, n. 41609, in Dir. e pratica lav., 2007, 373 ss.), deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata “informazione” sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività della impresa in generale;

  1. sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta;
  2. sulle normative di sicurezza vigenti e sulle disposizioni aziendali adottate;
  3. sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
  4. sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
  5. sulle procedure di emergenza di primo soccorso, antincendio ed evacuazione.

Al lavoratore devono, inoltre, essere comunicati i nominativi dei componenti delle squadre di primo intervento (artt. 45 e 46 del T.U.), nonché i nominativi dell’RSPP e del medico competente.

 La norma chiarisce, sul punto, che occorre una  :

con la costruzione di un sistema partecipato delle sicurezza – specifico e dedicato all’emergenza COVID 19  

2. MODALITA’ DI ACCESSO ALL’AZIENDA ( PUNTO 2 PROTOCOLLO).

Sono state aggiunte

  1. OBBLIGO DI ACQUISIZIONE PREVENTIVA DI COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NEGATIVIZZAZIONE IN CASO DI RIENTRO IN AZIENDA DI LAVORATORE RISULTATO POSITIVO AL COVID 19

L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

  1. OBBLIGO DI FORNIRE MASSIMA COLLABORAZIONE ALL’AUTORITA’ SANITARIA CHE DISPONGA MISURE AGGIUNTIVE SPECIFICHE

“Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione”.

 3.MODALITA’ DI ACCESSO ALL’AZIENDA  DEI FORNITORI ESTERNI ( PUNTO 3 PROTOCOLLO).

Le novità riguardano le “modalità di accesso dei fornitori esterni”: cioè i lavoratori dipendenti dai aziende terze che lavorino nello stesso sito produttivo terzi e la collaborazione tra committenti e imprese appaltatrici:

  1. OBBLIGO DELL’APPALTATORE DI INFORMAZIONE IMMEDIATA AL COMMITTENTE DELLA POSITIVITA’ AL COVID DI LAVORATORI CHE OPERANO SULLO STESSO SITO

 “in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.

  1. OBBLIGO DEL COMMITTENTE DI DARE ALL’APPALTATORE COMPLETA INFORMATIVA DEL PROTOCOLLO AZIENDALE;
  2. DI VIGILARE SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IVI CONTENUTE

L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni”.

 4.PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA ( PUNTO 4 PROTOCOLLO).

  1. SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI, DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E DELLE AREE COMUNI, NELLE AREE GEOGRAFICHE A MAGGIORE ENDEMIA O NELLE AZIENDE IN CUI SI SONO REGISTRATI CASI SOSPETTI DI COVID-19

E’ in aggiunta previsto che “nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020”.

 5.PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI ( PUNTO 5 PROTOCOLLO).

  1. DETERGENTI PER LE MANI ACCESSIBILI A TUTTI I LAVORATORI

E’ in aggiunta previsto che “ I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili”.

 6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ( PUNTO 6 PROTOCOLLO).

  1. ADOZIONE DI DPI IDONEI;
  2. UTILIZZO DI MASCHERINE CHIRURGICHE PER I LAVORATORI CHE CONDIVIDONO SPAZI COMUNI

Quanto ai dispositivi di protezione si aggiunge che “nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)”.

 Anche riguardo alla gestione delle persone sintomatiche in azienda si indica che “il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica”.( PUNTO 11 PROTOCOLLO)

Vanno ricordati gli obblighi cui il datore di lavoro è soggetto ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. 81/08:

Anche il lavoratore è soggetto ad alcuni obblighi, stabiliti anch’essi dal Testo Unico:

 6. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, SMART WORKING E DISTANZIAMENTO SOCIALE ( PUNTO 12 PROTOCOLLO).

  1. FAVORIRE LAVORO A DISTANZA CON OBBLIGO DEL DDL DI GARANTIRE ADEGUATE CONDIZIONI DI SUPPORTO AL LAVORATORE E ALL’ATTIVITA’;
  2. RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE E RIMODULAZIONE DEGLI SPAZI LAVORATIVI;POSIZIONAMENTO IN SPAZI PARTICOLARI PER LAVORATORI CHE NON NECESSITINO DI PARTICOLARI STRUMENTI OD ATTREZZATURE
  3. VALUTAZIONE DEL RIPOSIZIONAMENTO DEGLI SPAZI;
  4. RIDEFINIZIONE DEGLI ORARI DI LAVORO, ANCHE IN ENTRATA ED USCITA;
  5. EVITARE AGGREGAZIONI SOCIALI ANCHE IN RELAZIONE AGLI SPOSTAMENTI DA E VERSO IL LUOGO DI LAVORO; INCENTIVAZIONE DI FORME DI TRASPORTO CON ADEGUATO DISTANZIAMENTO

Una parte più rilevante aggiunta al testo precedente del “ Protocollo condiviso” riguarda l’organizzazione aziendale.

 Dopo le varie indicazioni che riguardano la rimodulazione dei livelli produttivi, la diminuzione dei contatti e, specialmente, l’utilizzo dello smart working, si aggiunge che “il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause)”.

Riguardo all’organizzazione sono poi riportate altre indicazioni:

 7.IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE E LA SORVEGLIANZA SANITARIA (PUNTO 12 PROTOCOLLO).

  1. SEGNALAZIONE DEL MC DI SITUAZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA’;
  2. APPLICAZIONE DA PARTE DI MC DELLE INDICAZIONI DELLE AUTORITA’ SANITARIE;
  3. COLLABORAZIONE E SUGGERIMENTI DI MC PER ADOZIONE DI EVENTUALI MEZZI DIGNOSTICI RITENUTI UTILI PER EVITARE CONTAGIO – IN CONSIDERAZIONE DEL RUOLO NELLA SORVEGLIANZA SANKITARIA E NELL’INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI;
  4. ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITA’: INDIVIDUAZIONE SOGGETTI FRAGILI E REINSERIMENTO AL LAVORO DI SOGGETTI CON PREGRESSA INFEZIONE COVID;
  5. ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITA’: REINTEGRO PROGRESSIVO DI LAVORATORI POST INFEZIONE COVID, PREVIA CERTIFICAZIONE DI NEGATIVIZZAZIONE E VISITA MEDICA PRECEDENTE ALLA RIPRESA DEL LAVORO

 

Novità  si ritrovano anche in relazione al ruolo del medico competente e alla sorveglianza sanitaria che, come già indicato precedentemente, deve “proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del ministero della salute (cd. decalogo)”.

Nella nuova versione del Protocollo si indica che:

 Si indica poi che è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria “ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età”.

Inoltre per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, “il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter) - anche per valutare profili specifici di rischiosità - e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia”.

Per una dettagliata e sintetica rilevazione dei compiti del Medico competente si veda AUSL Verona: ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE ALLA LUCE DEL “D.LGS.81/08” E SUCCESSIVA MODIFICA“D.LGS.106/09” IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO in http://download.acca.it/BibLus-net/Sicurezza/Compiti_medico_competente.pdf

8. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE ( PUNTO 13 PROTOCOLLO).

  1. SE L’IMPRESA NON PUO’ COSTITUIRE UN COMITATO PER L’APPLICAZIONE E LAVERIFICA DELLE REGOLE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DEVE RIVOLGERSI AL COMITATO TERRITORIALE COMPOSTO DAGLI ORGANISMI PARITETICI;
  2. INIZIATIVE PER LA COSTITUZIONE A LIVELLO TERRITORIALE O SETTORIALE DI COMITATI PER LA FINALITA’ DEL PROTOCOLLO

Concludiamo ricordando che il nuovo Protocollo si sofferma anche sull’aggiornamento del protocollo di regolamentazione.

Riguardo alla costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, laddove non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito “un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali”. E potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del Protocollo, “comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19”.