Delega di funzioni Ambiente Diritto penale

La delega di funzioni nel comparto delle gestione ambientale: limiti e efficacia

12 Luglio 2020

Cassazione Penale, Sez. 3, 06 giugno 2020, n. 17174 - Irregolarità nel comparto "gestione rifiuti": delega di funzioni

Delega di funzioni: applicabilità dei principi dell’art. 16 TU Sicurezza al comparto dei rifiuti e requisiti minimi della stessa

La sentenza in oggetto affronta alcuni problemi relativi alla delega di funzione con riferimento al settore della gestione dei rifiuti:

Il Tribunale di Cuneo, secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza in commento, all'esito di rito abbreviato, assolveva, per non aver commesso il fatto, G.C., R.C., S.G. e A.D. dal reato di cui agli art. 110, 40 comma 2 cod. pen. e 29 quattuordecies comma 3 lett. B del d.lgs. n. 152 del 2006, a loro contestato perché, “quali soci e amministratori della "Amambiente service s.r.l.", società avente a oggetto il trattamento e lo smaltimento di rifiuti anche pericolosi, venendo meno ai doveri connessi con la carica ricoperta o agendo d'accordo tra loro e in concorso con il direttore tecnico e amministratore D.P., la cui posizione è stata separata, non impedivano che non venissero osservate, nello svolgimento dell'attività aziendale, le prescrizioni della autorizzazione integrata ambientale, di cui al provvedimento SUAP 1799 del Comune di Lagnasco del 21 maggio 2015, con particolare riferimento alle indicazioni sulle modalità di stoccaggio nella sede aziendale delle varie partite di rifiuti speciali trattati, situazione ritenuta, nella prospettazione accusatoria, macroscopica e di immediata percezione; in Lagnasco il 29 luglio 2016”.

Nel caso di specie  risultava che:

Sotto il profilo della omessa vigilanza  occorreva osservare  che le violazioni della normativa ambientali erano del tutto microscopiche, essendo ricollegabile la non corretta collocazione dei rifiuti a un refuso del software gestionale nell'indicazione sulle etichette dei rifiuti dei relativi reparti di stoccaggio, ciò per sole 5 unità su 130 tipologie di rifiuti trattati e senza che venisse provocato alcun danno all'ambiente, tanto è vero che, per adempiere alla prescrizione, è stato sufficiente correggere il refuso del sistema informatico, ricollocando le 5 tipologie di rifiuto nel corretto settore di stoccaggio. I controlli degli altri amministratori erano stati pertanto impediti dalla modesta entità della violazione e dal tecnicismo della materia, occupandosi ciascun altro amministratore di compiti specifici e diversi da quelli demandati a D.P., per cui alcun comportamento alternativo poteva ritenersi ragionevolmente esigibile. Dunque, come correttamente sostenuto nella sentenza impugnata, agli imputati non era possibile muovere alcun rimprovero, tanto più che l'attività svolta da "Amambiente" in base all'oggetto sociale non era solo quella delegata a D.P., ma comprendeva altri compiti, esercitati dagli altri amministratori, per cui la delega di funzioni non aveva determinato alcuna modifica dello statuto sociale. 

Ricorrevano in Cassazione il  Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino  e il Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, che si duolevano:

Nel rigettare i ricorsi la Suprema Corte ha ribadito che:

Giova ricordare, a completamento del commento: