Diritto penale

Il sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca può avere ad oggetto le somme di danaro versate in favore di un fondo pensione in fase di accumulo

17 Gennaio 2021

Il sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca può avere ad oggetto le somme di danaro versate in favore di un fondo pensione in fase di accumulo

Cassazione penale sez. III, 28/02/2020, n.13660

 

COMMENTO

La suprema Corte ha affermato, con la sentenza in commento, che il sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca può avere ad oggetto le somme di danaro versate in favore di un fondo pensione in fase di accumulo, trattandosi di uno strumento finanziario che, pur avendo una finalità riconducibile al genus previdenziale, è assimilabile alle assicurazioni sulla vita - avuto riguardo sia alla formazione della provvista, alimentata da somme non immediatamente ricollegabili alla nozione di corrispettivo di rapporto lavorativo oggetto di accantonamento, che alla successiva fase di erogazione della prestazione periodica. (In motivazione la Corte ha, inoltre, escluso che tali strumenti di previdenza complementare vadano ad integrare quel nucleo essenziale di prestazioni soggette a espressa garanzia di intangibilità sotto il profilo civile e penale).

Il Tribunale di Palermo aveva rigettato la richiesta di riesame che era stata presentata da L.L.F. avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Palermo con il quale - nel corso di una indagine che lo vedeva coinvolto insieme al figlio L.S., in un procedimento avente ad oggetto la commissione di reati tributari, fra i quali segnatamente la violazione del D. lgs. 74/2000, art 2 ; LLF, in particolare, era stato sottoposto a sequestro preventivo per l' ammontare, pari a Euro 3.829,30, giacente presso un fondo pensione gestito da Axa Mps Assicurazioni SpA, sino alla concorrenza della somma di Euro 313.094,00, pari all'importo della imposta in ipotesi evasa per effetto della indicazione nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni sopra menzionati delle fatture passive relative ad operazioni inesistenti.

Il ricorrente lamentava , con il secondo motivo di ricorso, che il sequestro fosse stato materialmente eseguito su beni non suscettibili di essere oggetto di ablazione in quanto ricomprese in un "Fondo pensione" sottoscritto la LLF; si trattava secondo il ricorrente di somme di danaro destinate alla previdenza complementare non sottoponibili nè a confisca nè a sequestro, analogamento a quanto previsto per le pensioni statali obbligatorie. In tal senso, infatti, il D. lgs. 252 /2005 art 11, comma 10, prevede la intangibilità delle somme finalizzate ad alimentare il "Fondo pensione" durante la fase dell'accumulo ( il predetto articolo così recita: “ …10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità

La suprema Corte ha precisato:

"... L'  art 545 cpc per la parte che ora interessa, cioè i commi 3, 4, 6, 7, 8, e 9, infatti non è applicabile alle ipotesi di crediti derivanti da "fondi pensioni" ad accumulo.

Infatti, pur riconoscendo che si tratta di strumenti finanziari aventi una finalità riconducibile al genus previdenziale, si rileva, da una parte che le somme necessarie per la loro alimentazione non sono immediatamente ricollegabili alla nozione di corrispettivo di rapporto lavorativo oggetto di accantonamento (neppure nel caso in cui essi siano stati versati, almeno in parte, dallo stesso datore di lavoro per conto dei propri dipendenti, cfr.: Corte di Cassazione - Sezione Unite civili, 09.03.2015 nr.4684), non foss'altro perchè esse possono legittimamente essere versate dal soggetto interessato al conseguimento di una indennità al compimento della età pensionabile, sebbene le relative provviste non siano rivenienti dallo svolgimento di un'attività lavorativa, tanto meno subordinata.

Da altra parte si osserva che, proprio la qualificazione attribuita ad essi di strumenti per la previdenza complementare, induce ad escludere che, pur ritenuta la piena meritevolezza dell'interesse che sottende alla stipula di accordi di tale genere fra privato ed assicuratore (meritevolezza, peraltro, indubbiamente attestata dalla specifica tipicità attribuita per via legislativa a tali forme contrattuali di previdenza ed a taluni privilegi ad esse connessi), essi vadano a integrare, arricchendolo e non costituendolo, quel nucleo essenziale di prestazioni che è soggetto a espressa garanzia di intangibilità sia sotto il profilo civile che sotto quello penale.

In tale verso si è, d'altra parte, già da tempo orientata la giurisprudenza di questa Corte, avendo essa rilevato sia - con riferimento ad fattispecie ablative caratterizzate da una qualche peculiarità di regime anche sotto il profilo penalistico - che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 -sexies,commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. n. 356 del 1992 (ora confluito nell'art. 240-bis c.p.), consistono, quanto al fumus commissi delicti, nell'astratta configurabilità di una delle ipotesi criminose ivi previste, senza che rilevino nè la sussistenza degli indizi di colpevolezza, nè la loro gravità, e, quanto al periculum in mora, nella presenza di seri indizi d'esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della loro lecita provenienza, essendo stato precisato nell'occasione che il sequestro poteva avere ad oggetto le somme versate su di una polizza assicurativa sulla vita (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 7 luglio 2008, n. 27710), sia - con riferimento ad ipotesi, invece, ordinarie - che il sequestro preventivo può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito dall'art. 1923 c.c., attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade il sequestro preventivo (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 marzo 2017, n. 11945; idem Sezione VI penale, 4 aprile 2012, n. 12838; idem Sezione II penale, 2 maggio 2007, n. 16658).

Ritenuto, pertanto che - vuoi con riferimento alla primigenia fase di accumulo della provvista monetaria vuoi con riferimento alla successiva fase di erogazione della periodica prestazione pecuniaria - gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei "fondi pensione" costituiscano una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita, deve concludersi che le somme di danaro in essi confluite sono soggette alla ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo dei crediti finalizzato alla successiva confisca...."

LA SENTENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -  SEZIONE TERZA PENALE                        

              Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:             

Dott. ACETO     Aldo          -  Presidente   -                     

Dott. GENTILE   Andrea   -  rel. Consigliere  -                     

Dott. SCARCELLA Alessio       -  Consigliere  -                     

Dott. REYNAUD   Gianni Filipp -  Consigliere  -                     

Dott. MENGONI   Enrico        -  Consigliere  -                     

ha pronunciato la seguente:                                         

                     SENTENZA                                        

sul ricorso proposto da: L.L.F., nato a (OMISSIS);avverso la ordinanza n. 274/19 Sequestro del Tribunale di Palermo del8 agosto 2019;letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea; sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.SPINACI Sante, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del Ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 8 agosto 2019, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame che era stata presentata da L.L.F. avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Palermo il precedente 24 luglio 2019 e con il quale - nel corso di una indagine che vede coinvolto L.L.F., ed il di lui figlio L.S., avente ad oggetto la commissione di reati tributari, fra i quali segnatamente la violazione del D.LGS. 74 del 2000 art 2, per avere gli stessi, in qualità di legale rappresentante della EdilSimon il secondo, in concorso con il padre, quale gestore di fatto quest'ultimo della medesima impresa, utilizzato, al fine di documentare poste tributarie passive, fatture relative ad operazioni inesistenti emesse dalla Costruzioni trasporti e logistica (di seguito CTL) nel corso degli anni di imposta 2016, 2017 e 2018 - erano stati sottoposti, appunto, a sequestro preventivo i beni di L.L.F., in particolare l'ammontare, pari a Euro 3.829,30, giacente presso un fondo pensione gestito da Axa Mps Assicurazioni SpA, sino alla concorrenza della somma di Euro 313.094,00, pari all'importo della imposta in ipotesi evasa per effetto della indicazione nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni sopra menzionati delle fatture passive relative ad operazioni inesistenti.

Avverso il predetto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, il L.L.F., articolando due motivi di impugnazione.

Il primo motivo è dichiaratamente relativo al vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti; in particolare osserva il ricorrente che la natura fittizia delle operazioni svolte dalla CTL verso la EdilSimon sarebbe smentita dal fatto che i rapporti fra le due imprese risulterebbero regolarmente contabilizzati e parimenti dimostrati sarebbero i rapporti finanziari fra le medesime; egualmente il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto della effettività delle prestazioni eseguite dalla EdilSimon in favore di altre impresa, la Cooperativa l'Operosa, nell'ambito della operazione, denominata "Scuole belle", volta alla realizzazione di opere di ristrutturazione all'interno di edifici scolastici siciliani.

La mancata considerazione di tali elementi sarebbe tale, ad avviso del ricorrente da rendere la motivazione della ordinanza impugnata, omessa, contraddittoria o, infine, manifestamente illogica.

Con il secondo motivo di ricorso il L. ha lamentato il fatto che il sequestro sia stato materialmente eseguito su beni non suscettibili di essere oggetto di ablazione in quanto ricomprese in un "Fondo pensione" sottoscritto la L..

Si tratterebbe, infatti, di somme di danaro destinate alla previdenza complementare non sottoponibili nè a confisca nè a sequestro, analogamento a quanto previsto per le pensioni statali obbligatorie.

In tal senso, infatti, il D.LGS. 252/2005 ART 11 ,comma 10, prevede la intangibilità delle somme finalizzate ad alimentare il "Fondo pensione" durante la fase dell'accumulo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.

Osserva, infatti, il Collegio, con riferimento al primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha espressamente affermato di voler censurare l'ordinanza impugnata in quanto affetta da mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, che, per consolidata e risalente giurisprudenza di questa Corte, la previsione contenuta nell'art 325 cpp comma 1, secondo la quale contro le ordinanze emesse a seguito di riesame ovvero di appello avverso i provvedimenti cautelari reali è ammesso il ricorso per cassazione per il solo vizio di violazione di legge, deve essere intesa nel senso che in tale nozione si devono comprendere, oltre agli errores in iudicando ed a quelli in procedendo, anche quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 20 aprile 2017, n. 18951).

Tanto considerato, e rilevato che in tale accezione della violazione di legge non può essere neppure ricompreso il caso in cui la motivazione dell'ordinanza emessa nelle fattispecie sopra indicate sia caratterizzata dalla manifesta illogicità (Corte di cassazione, Sezioni unite penale, 13 febbraio 2004, n. 5876), si osserva che, quanto al caso di specie, non è dato rilevare quel così radicale vizio della motivazione nel provvedimento redatto dal Tribunale di Palermo tale da non consentire la ricostruzione del ragionamento che ha condotto il giudicante ad adottare il provvedimento contestato.

Infatti, per ritenerne la sussistenza sarebbe stato necessario che la motivazione in questione, pur graficamente esistente, fosse solo apparente, ridondando in quel caso il vizio dedotto nella violazione di legge per il tramite della violazione del precetto sancito dall'art 125 cpp, comma 3, il quale, imponendo che tutti i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio siano corredati da idonea motivazione, non legittima la emissione di provvedimenti nel caso in cui la motivazione sia presente solo in modo formale ma non sostanziale.

Ma, va precisato, una tale censura neppure risulta essere stata formulata in termini sufficientemente chiari dal ricorrente che, in verità, ha contestato solo la concludenza della motivazione in questione - censura come detto inammissibile - e non la sua, formale o sostanziale, assenza.

Sotto il descritto profilo il ricorso è, pertanto, chiaramente inammissibile.

Quanto al secondo motivi di ricorso, esso è infondato.

Il ricorrente, in sintesi, si duole del fatto che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, in particolare esso sarebbe stato emesso in violazione di legge, in quanto il Tribunale panormita avrebbe fatto cattivo governo delle disposizioni legislative che disciplinano i "fondi pensione" sostenendo, in violazione del D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 11, comma 10, secondo il ricorrente, e pur consapevole della esistenza di una divergente linea interpretativa esistente in seno a questa stessa Corte, che in ogni caso alle somme accantonate in un "fondo pensione" non si applicano i limiti al pignoramento dei trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali fissati dall'art 545 cpc

Onde definire la quaestio giuridica sottesa al motivo di impugnazione è opportuno eseguire una breve ricognizione della normativa ritenuta rilevante dalla stessa parte ricorrente e, pertanto, da essa richiamata.

A tal proposito osserva il Collegio che l'art 545 cpc nel prevedere una elencazione di crediti impignorabili, come è noto, dispone che:

"Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette.

Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e comma 5 nonchè dalle speciali disposizioni di legge.

Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonchè a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e comma 7, nonchè dalle speciali disposizioni di legge.

Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio".

A sua volta il citato D. LGS. 252 DEL 2005 art 11, comma 10, il quale disciplina, in via generale, le forme pensionistiche complementari, dispone che: "Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lett. a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dal Regio D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 1935, n. 1155, e dal DPR 180 DEL 1950 ART 2 e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lett. b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità".

Infine, l'art. 1923 cc  stabilisce che: "Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni".

Dalla esistenza di tale succinto quadro normativo il ricorrente fa discendere, trattandosi di rimesse in corso di accumulo in favore di un "fondo pensione", che le somme di danaro oggetto di sequestro preventivo in danno del L., pari ad Euro 3.829,30, dovrebbero essere liberate in quanto, essendo esse "intangibili" durante la fase dell'accumulo, il sequestro preventivo operato sarebbe stato illegittimamente eseguito.

Come detto, sia nel testo del ricorso di fronte a questa Corte che nella stessa ordinanza impugnata sono richiamati, ovviamente con diversi fini, degli orientamenti giurisprudenziali che avallerebbero la tesi del ricorrente.

In specie, mentre la difesa del L. ricorda quale elemento giuocante a proprio favore la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 8271 del 31 marzo 2008, il Tribunale di Palermo cita a sua volta, ma per confutarne le conclusioni, la sentenza n. 13422 del 2019 della Sesta Sezione penale di questa Corte.

Relativamente al primo riferimento giurisprudenziale, rileva il Collegio che, con sentenza n. 8271 del 31 marzo 2008, le Sezioni unite civili di questa Corte suprema hanno effettivamente pronunziato una sentenza nella quale è stata affermato che, in caso di fallimento personale di soggetto che abbia stipulato un'assicurazione sulla vita, il curatore del fallimento in questione non può richiedere alla società assicurativa con cui il fallito ha, allorquando ancora era in bonis, concluso il contratto assicurativo il valore di riscatto della polizza al momento del fallimento, posto che tali somme, oltre ad essere impignorabili ai sensi dell' 1923 cc.  non rientrano in ogni caso nell'attivo fallimentare, stante la funzione previdenziale riconoscibile in un contratto di assicurazione sulla vita.

La pertinenza di tale principio con il caso ora in esame appare piuttosto problematica, stante la natura esclusivamente civilistica delle tematiche in tale occasione dibattute, attenendo essa alla natura strettamente personale ovvero commerciale del credito che un imprenditore, il quale abbia in passato stipulato un'assicurazione sulla vita, vanti sul riscatto dei premi a tal fine versati sino al momento della dichiarazione di fallimento.

A sua volta il Tribunale di Palermo si è dato carico, per avversarlo, della esistenza di un determinato orientamento giurisprudenziale, rappresentato da Corte di cassazione, Sezione VI penale, 27 marzo 2019, n. 13422, secondo il quale - richiamato il consolidato orientamento in forza del quale anche in materia di sequestro preventivo possono applicarsi i principi dettati da norme speciali in materia di limiti di pignorabilità e sequestrabilità di somme rivenienti da trattamenti retributivi e pensionistici, limiti volti a garantire i diritti inalienabili della persona - deve ritenersi che il limite stabilito in materia in impignorabilità dalla nuova formulazione dell'art 545 cpc (il cui testo è stato opportunamente dianzi riportato) possa essere esteso, sulla base dei canoni interpretativi di cui si è già detto, anche alla materia del sequestro preventivo, in funzione della tutela dei diritti inviolabili e della garanzia del minimo vitale.

Si tratta, pertanto, di vedere se tale principio di diritto, coniugato con la normativa dianzi riportata, possa comportare come conseguenza la impignorabilità, e, pertanto, anche la loro insuscettibilità ad essere oggetto di sequestro preventivo penale finalizzato ad una successiva confisca, delle somme versate quale montante per la erogazione di una pensione integrativa.

Deve, in primo luogo, rilevarsi che, seppure con qualche apparente resistenza, il principio della applicabilità dell'art 545 cpc,  nel testo attualmente vigente, risulta essere prevalente nella giurisprudenza di questa Corte e, d'altra parte, tale scelta sembra anche essere la preferibile stanti gli interessi primari dell'individuo, garantiti già a livello di legge fondamentale ai sensi dell' art 2 Cost , che esso tende a tutelare.

Come è stato, infatti, ancora è poco, ribadito, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non possono essere sottoposte a vincolo somme corrispondenti al triplo della pensione sociale anche laddove le stesse siano oramai giacenti sul conto corrente bancario del soggetto destinatario della misura, allorquando sia certo che esse costituiscano emolumenti corrisposti nell'ambito del rapporto di lavoro o d'impiego (Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 aprile 2019, n. 14606).

Recessivo deve, pertanto, ritenersi il diverso orientamento espresso in seno a questa Corte, secondo il quale, invece, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il divieto, stabilito dall'art 545 cpc, di pignoramento delle somme percepite a titolo di credito retributivo o pensionistico in misura eccedente il quinto del loro importo non opera quando le somme siano già state corrisposte all'avente diritto e si trovino oramai confuse con il suo restante patrimonio mobiliare (così Corte di cassazione, Sezione II penale, 18 settembre 2017, n. 42533; idem Sezione III penale, 25 ottobre 2016, n., 44912).

Espressione, in realtà, dell'indirizzo che questo Collegio ritiene preferibile è anche la sentenza di questa stessa Sezione n. 12902 del 2016, posto che in detta pronunzia l'affermazione della piena sequestrabilità penale delle somme che siano state versate all'indagato a titolo di stipendio o di pensione una volta che le stesse siano confluite nella sua disponibilità e le medesime costituiscano l'oggetto di un credito da questo vantato verso terzi è mitigata dalla opportuna precisazione - la quale appare in verità costituire un limite all'applicabilità del principio allora enunziato - che si trattava di fattispecie anteriore alle modifiche apportate all' art 545 cpc con il DL 83/2015,  convertito con L. 132/2015 (così: Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 marzo 2016, n. 12902), volendosi, perciò, intendere che, una volta ritenuta applicabile la novella codicistica, il principio affermato avrebbe perso la sua attualità.

Ritiene, tuttavia, questo Collegio, in linea con quanto sul punto osservato dal Tribunale partenopeo, che l'indirizzo giurisprudenziale sopra riferito non sia pertinente rispetto al caso in esame.

L'art 545 cpc per la parte che ora interessa, cioè i commi 3, 4, 6, 7, 8, e 9, infatti non è applicabile alle ipotesi di crediti derivanti da "fondi pensioni" ad accumulo.

Infatti, pur riconoscendo che si tratta di strumenti finanziari aventi una finalità riconducibile al genus previdenziale, si rileva, da una parte che le somme necessarie per la loro alimentazione non sono immediatamente ricollegabili alla nozione di corrispettivo di rapporto lavorativo oggetto di accantonamento (neppure nel caso in cui essi siano stati versati, almeno in parte, dallo stesso datore di lavoro per conto dei propri dipendenti, cfr.: Corte di Cassazione - Sezione Unite civili, 09.03.2015 nr.4684), non foss'altro perchè esse possono legittimamente essere versate dal soggetto interessato al conseguimento di una indennità al compimento della età pensionabile, sebbene le relative provviste non siano rivenienti dallo svolgimento di un'attività lavorativa, tanto meno subordinata.

Da altra parte si osserva che, proprio la qualificazione attribuita ad essi di strumenti per la previdenza complementare, induce ad escludere che, pur ritenuta la piena meritevolezza dell'interesse che sottende alla stipula di accordi di tale genere fra privato ed assicuratore (meritevolezza, peraltro, indubbiamente attestata dalla specifica tipicità attribuita per via legislativa a tali forme contrattuali di previdenza ed a taluni privilegi ad esse connessi), essi vadano a integrare, arricchendolo e non costituendolo, quel nucleo essenziale di prestazioni che è soggetto a espressa garanzia di intangibilità sia sotto il profilo civile che sotto quello penale.

In tale verso si è, d'altra parte, già da tempo orientata la giurisprudenza di questa Corte, avendo essa rilevato sia - con riferimento ad fattispecie ablative caratterizzate da una qualche peculiarità di regime anche sotto il profilo penalistico - che le condizioni necessarie e sufficienti per disporre il sequestro preventivo di beni confiscabili a norma del D.L. 306/1992 ART 12 SEXIES, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L.356 DEL 1992 , ora confluito nell'ART 240 BIS CP, consistono, quanto al fumus commissi delicti, nell'astratta configurabilità di una delle ipotesi criminose ivi previste, senza che rilevino nè la sussistenza degli indizi di colpevolezza, nè la loro gravità, e, quanto al periculum in mora, nella presenza di seri indizi d'esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della loro lecita provenienza, essendo stato precisato nell'occasione che il sequestro poteva avere ad oggetto le somme versate su di una polizza assicurativa sulla vita (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 7 luglio 2008, n. 27710), sia - con riferimento ad ipotesi, invece, ordinarie - che il sequestro preventivo può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita, dal momento che il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito dall', attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade il sequestro preventivo (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 marzo 2017, n. 11945; idem Sezione VI penale, 4 aprile 2012, n. 12838; idem Sezione II penale, 2 maggio 2007, n. 16658).

Ritenuto, pertanto che - vuoi con riferimento alla primigenia fase di accumulo della provvista monetaria vuoi con riferimento alla successiva fase di erogazione della periodica prestazione pecuniaria - gli strumenti finanziari riconducibili alla categoria dei "fondi pensione" costituiscano una categoria assimilabile alle assicurazioni sulla vita, deve concludersi che le somme di danaro in essi confluite sono soggette alla ordinaria disciplina penalistica in materia di sequestro preventivo dei crediti finalizzato alla successiva confisca.

Dai rilievi sopra esposti emerge la infondatezza del secondo motivo di impugnazione proposto dalla difesa del L. e, pertanto, il complessivo rigetto del ricorso da questo presentato con la derivante condanna del medesimo, visto l'ART 616 cpp,  al pagamento delle spese processuali.

 P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2020.