Reati tributari

Falsa fatturazione: connessione teleologica tra reati tributari

13 Dicembre 2020

Per la connessione tra reati idonea anche a spostare la competenza per territorio in materia tributaria non è necessaria la identità tra autore del reato mezzo e autore del reato fine. Per  configurare la connessione teleologica e derogare alle regole ordinarie sulla determinazione del giudice territorialmente competente, è necessario individuare in concreto un effettivo legame finalistico tra i reati commessi da diversi soggetti; tale dimostrazione può avvenire sia sul piano storico fattuale ma anche su quello di tipo logico deduttivo (purché basato su dati oggettivi).È onere di chi eccepisce l’incompetenza l'onere di provare la deroga all'art. 18 del D. Ivo 74 del 2000.

COMMENTO 

L’ordinanza che si commenta, enuncia tre principi in materia di competenza per territorio  dovuta a connessione in relazione ai reati tributari  dichiarativi connessi all'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:

Nel caso concreto, gli imputati accusati del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all’art.2  del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, radicato in udienza preliminare avanti al GUP del Tribunale di Pesaro  chiedevano la trasmissione del processo in ragione della connessione al  Tribunale di Urbino ove pendeva il processo nei confronti degli emittenti di fatture ex art. 8, in relazione al quale la competenza per territorio andava determinata, in via principale, nel luogo in cui il reato è stato consumato.

La questione  della competenza  per territorio dovuta a connessione con riferimento ai reati dichiarativi fondati su emissione di fatture per operazioni inesistenti  è già stata risolta  da Cassazione penale sez. III - 15/07/2019, n. 42147 che sulla competenza per territorio in caso di connessione fra reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta ha affermato che “ In tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell'art. 16 cod. proc. pen., al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato che, secondo i criteri previsti dall'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica”. Afferma la Cassazione “…Che, anche in materia di reati tributari, la competenza per territorio determinata da connessione, stante l'assenza di una disciplina speciale, è determinata a norma dell'art. 16 c.p.p., e, quindi, qualora si proceda per illeciti penali di pari gravità, appartiene al giudice cui spetta la cognizione del primo reato (cfr., in questo senso, Sez. 3, n. 37858 del 04/06/2014, Piccioni, Rv. 260115-01, ma anche Sez. 3, n. 20504 del 19/02/2014, Cederna, massimata per altro). Per quanto di specifico interesse in questa sede, poi, i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici sono da ritenersi di pari gravità in applicazione di quanto prevede l'art. 16 c.p.p., comma 3, (cfr., esattamente in termini, con riferimento ai rapporti tra la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2 e quella di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, Sez. 3, n. 37858 del 2014, Piccioni, cit., la quale ha anche evidenziato la irrilevanza della configurabilità di eventuali circostanze attenuanti a norma dell'art. 4 c.p.p.). Nè, d'altro canto, assume significato la gravità in concreto delle singole condotte: secondo l'orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza, coerente con il dato letterale di cui all'art. 16 c.p.p., comma 3, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità, va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso in cui queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose (cfr. per tutte, Sez. 6, n. 52550 del 22/11/2016, Leonardi, Rv. 268689-01, e Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251190-01). … 4.1.2. Precisato che, in tema di competenza per connessione relativa a reati di pari gravità, la competenza appartiene al giudice cui spetta la cognizione del primo reato, nella specie reato commesso per primo è quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti, con riferimento alle fatture rilasciate da "Motor Car Center srl" nel 2013 a "Race Motor srl" nel 2013; lo stesso, infatti, ha ad oggetto una condotta necessariamente precedente a quella costituita dal successivo utilizzo dei medesimi documenti ai fini della dichiarazione fiscale della medesima "Motor Car Center srl" relativa a tale annualità, e contestata a norma del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3. Ora, a norma del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, la competenza per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 va determinata nel "luogo dell'accertamento". Quest'ultimo, poi, secondo il condivisibile orientamento più volte espresso in giurisprudenza, si individua nel luogo in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria requirente che ha compiuto una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (così, tra le altre, Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, Starace, Rv. 260992-01, e Sez. 3, n. 11978 del 09/01/2014, Peruzzo, Rv. 258732-01). Nella specie, luogo di accertamento di tutti i reati, e quindi anche del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti commesso nel 2013, è, secondo quanto espressamente indicato nell'ordinanza impugnata, Campobasso; nè, in proposito, risultano, o sono allegati nel ricorso, elementi specifici da cui desumere che l'effettiva valutazione dei dati acquisiti ai fini del giudizio sulla configurabilità del reato sia stata compiuta in un luogo diverso da quello precisato dal Tribunale. …4.1.3. In conclusione, in applicazione della disciplina della competenza per territorio determinata dalla connessione, e, quindi, anche indipendentemente dal ricorso al criterio del luogo della sede effettiva dell'ente al quale si riferiscono i delitti in materia dichiarativa (cfr., in argomento, Sez. 3, n. 20504 del 19/02/2014, Cederna, Rv. 259783-01), che pure porterebbe al medesimo risultato, corretta risulta essere l'affermazione della competenza del Tribunale di Campobasso in relazione ai reati attribuiti a T.F..   

 

Tribunale di Pesaro- Sezione penale- Ufficio dei Giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare - Magistrato: Giacomo Gasparini - Processo n. 1458 dei 2017 RGNR

ORDINANZA

E' stata sollevata questione processuale preliminare dalla difesa degli imputati (accusati del reato punito dall'art. 2 del D lgs 74 del 2000) sul presupposto che, sussistendo connessione (teleologica) tra i delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fiscale fraudolenta, il giudice competente debba essere individuato applicando l'art. 16 c.p.p.

In concreto risulta che il Tribunale di Urbino cui si chiede la trasmissione del processo- sta processando gli emittenti delle fatture asseritamente false utilizzate dagli odierni imputati nella dichiarazione annuale.

In sede di legittimità sono emersi due orientamenti opposti in relazione alla connessione teleologica riferita alla ipotesi, assai più frequente di altre, in cui emittente ed utilizzatore della fattura falsa siano persone diverse.

Come è noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione non hanno esaminato nel merito la questione riferita ai reati tributati perché la ordinanza 42030 del 17.7.2014 ha dichiarato inammissibile il ricorso e dunque non ha affrontato il problema postole dalla sezione 'rimettente (ordinanza 14967 dell'01.04.2014).

Le Sezioni Unite, invece (sentenza n. 53390 del 2017) si sono pronunciate sulla questione esaminando un caso cui si procedeva per reati contro la pubblica amministrazione tra loro connessi e commessi da soggetti diversi.

E' prevalsa la tesi secondo cui per la connessione tra reati idonea anche a spostare la competenza per territorio (rispetto ai criteri previsti per il singolo reato) non è necessaria la identità tra autore del reato mezzo e autore del reato fine.

Ovviamente questo arresto non può essere revocato in dubbio ma deve essere applicato considerando la specificità della penale tributaria che è ispirata dal principio di punire condotte realmente offensive dell'interesse primario dello Stato di incidere le manifestazioni di capacità contributiva.

Non a caso il reato di cui all'art. 2 presuppone l'avvalimento/utilizzazione del documento fiscale falso al fine di abbattere l'imponibile con produzione dell'evento dannoso (depauperamento o azzeramento del gettito tributario).

L'art. 8 punisce invece una condotta prodromica della frode fiscale perché emettere fatture false, secondo l'id quod plerumque accidit, verosimilmente consentirà all'utilizzatore di frodare il fisco anche se, in astratto, un imprenditore potrebbe richiedere una fattura per operazioni  inesistenti anche ad altri scopi (a solo titolo argomentativo si cita il caso in cui si voglia far apparire in perdita l’attività commerciale allo scopo di non corrispondere emolumenti richiesti dal coniuge in corso di separazione).

Tale impostazione trova conferma anche nella regola speciale sulla competenza per territorio (articolo 18 D. Ivo 74 del 2000).

Ed allora non occorre dimenticare che nella materia tributaria penale, per ritenere configurabile la connessione teleologica nelle sue varie forme di cui all'art. 12, lettera c), del codice di procedura penale e, di conseguenza, invocare l'applicazione dell'art. 16 dello stesso codice per derogare alle regole ordinarie sulla determinazione del giudice territorialmente competente, è necessario individuare in concreto un effettivo legame finalistico tra i reati commessi da diversi soggetti. In altri termini occorre verificare che chi ha emesso le fatture per operazioni inesistenti abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione del reato dichiarativo. Tale dimostrazione può avvenire, ovviamente, sia sul piano storico fattuale ma anche su quello di tipo logico deduttivo (purché basato su dati oggettivi).

Nel caso portato all'esame di questo Giudice la difesa (che ha l'onere di provare la deroga all'art. 18 del D. Ivo 74 del 2000) non risulta aver portato ma neppure segnalato elementi evocativi di detto legame per cui la competenza di questo ufficio per il reato punito dall'art. 2 del D lgs 74 del 2000 è stata correttamente ritenuta dal PM che ha richiesto l'emissione del decreto che dispone il giudizio, considerando il domicilio fiscale degli utilizzatori delle fatture false.

Dunque la connessione tra reati, al momento, non può che essere di tipo semplicemente probatorio e ciò non impone la celebrazione del simultaneus processus.

Ne consegue il rigetto della eccezione di incompetenza.

IL GUP   Giacomo Gasparini ( l’ordinanza è riportata su Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24609 - pubb. 05/12/2020)