Penale tributario

Divieto di confisca per equivalente ex art 12 bis d. lgs. 74/2000 con sentenze ex artt. 464 septies cpp e 168 ter cp

2 Dicembre 2019

La confisca per equivalente di cui all’art. 12-bis d.lgs. 74 del 2000, trattandosi di misura ablatoria di natura sanzionatoria penale e non di sanzione amministrativa accessoria, non può essere disposta con la sentenza che ex artt. 464-septies c.p.p. e 168-ter c.p. dichiara estinto il reato per l’esito positivo della prova ( Cassazione penale sez. III, 02/10/2019, (ud. 02/10/2019, dep. 20/11/2019), n.47104)

La Sezione terza della Cassazione ha ribadito che la confisca per equivalente di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis, per espressa previsione normativa, può essere disposta soltanto con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, tenuto conto della sua natura tipicamente sanzionatoria penale e non costituisce una sanzione amministrativa accessoria.

Quindi a differenza delle sanzioni ammnistrative accessorie non può essere disposta con la sentenza ex art. 464-septies c.p.p. e art. 168-ter c.p., con la quale è dichiarato estinto il reato per l'esito positivo della prova, salva l'applicabilità, per l'appunto, delle sole sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

Infatti tale declaratoria estintiva non può essere equiparata alla pronuncia di una sentenza di condanna, prescindendo dall'accertamento della penale responsabilità (cfr. in tal senso Cfr. Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018, Dellagaren, Rv. 275183).

Fatto

RITENUTO IN FATTO

  1. Con sentenza del 21 febbraio 2018, il Tribunale di Potenza dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.A. in ordine al reato a lui ascritto D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ex art. 10-ter, perchè estinto per esito positivo della messa alla prova, disponendo al contempo la confisca per equivalente di quanto in sequestro preventivo.
  2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione degli artt. 168-bise 168-ter c.p., in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis. Si lamenta, in particolare, che la confisca disciplinata da quest'ultima previsione potrebbe essere disposta soltanto con la sentenza di condanna o di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., non anche con quella di estinzione del reato emessa ai sensi dell'art. 464-septies c.p.p.e art. 168-ter c.p..

Con requisitoria scritta del 12/9/2019, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata con riferimento all'applicazione della confisca.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è fondato.
  2. La confisca per equivalente di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis, per espressa previsione normativa, può essere disposta soltanto con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, tenuto conto della sua natura tipicamente sanzionatoria penale.
  3. La medesima misura ablatoria, pertanto, non costituisce una sanzione amministrativa accessoria e, a differenza di questa, non può essere disposta con la sentenza ex art. 464-septies c.p.p.e art. 168-ter c.p., con la quale è dichiarato estinto il reato per l'esito positivo della prova, salva l'applicabilità, per l'appunto, delle sole sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. Quel che deriva dalla considerazione, pacifica, secondo cui tale declaratoria estintiva non può essere equiparata alla pronuncia di una sentenza di condanna, prescindendo dall'accertamento della penale responsabilità (cfr. in tal senso Cfr. Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018, Dellagaren, Rv. 275183).

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca per equivalente, confisca che si elimina.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, confisca che elimina.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2019