Penale tributario

Anche la prima casa può essere confiscata per í reati fiscali.

25 Novembre 2019

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento afferma che anche la prima casa può essere confiscata per í reati fiscali, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che l'immobile sia intestato solo alla partner del presunto autore della frode e della vendita simulata per sottrarlo all'Erario (Cassazione penale Sez. III sent. nr.45707 del 16.07.2019).

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento afferma che anche la prima casa può essere confiscata per í reati fiscali, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che l'immobile sia intestato solo alla partner del presunto autore della frode e della vendita simulata per sottrarlo all'Erario.

Il contribuente lamentava l’erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 321 e 322 ter c.p.p., in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76. Il tribunale avrebbe incidentalmente ed erroneamente sostenuto che il sequestro dell'immobile in parola sarebbe stato operato non solo in funzione della confisca diretta disposta in relazione all'art. 11, citato bensì anche di quella per equivalente considerata in relazione al diverso reato di cui all'art. 2, del D.Lgs.. Laddove invece l'immobile in parola, acquistato prima dei fatti contestati, non potrebbe costituire il prezzo o profitto del reato di cui all'art. 2, e quindi non sarebbe confiscabile; comunque anche se si dovesse ritenere che anche un bene comunque facente parte del patrimonio del debitore, possa essere aggredito dall'Erario per imposte evase successivamente al suo acquisto, occorre comunque valutare se non dovesse comunque trovare applicazione la previsione limitativa di cui all'art. 76, sopra citata, avendo il Legislatore deciso di garantire in ogni caso, al debitore evasore, una sorta di perimetro vitale, a garanzia della prima casa, entro cui è compreso l'immobile che abbia le caratteristiche di cui all'art. 76 cit..

Invero questa Corte ha già sancito (cfr. Sez. 3, n. 7359 del 04/02/2014 Rv. 261500 - 01 Foini), in un caso relativo ad un reato diverso da quello di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, (in particolare trattavasi del reato D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 10 ter), che riguardo al tema della rilevanza del "principio dell'impignorabilità dell'immobile costituente prima casa del contribuente" le limitazioni imposte con il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" e convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, riguardano, comunque, il solo agente della riscossione e sono limitate a specifiche ipotesi e condizioni e non svolgono alcun effetto sulla misura cautelare reale imposta nel processo penale, avente, evidentemente, finalità del tutto diverse. L'operatività, pur riconosciuta dalla Suprema Corte, rispetto al reato ex art. 11 cit., si spiega per la peculiare struttura del medesimo, laddove la fattispecie di pericolo presuppone l'idoneità dell'atto simulato o fraudolento a ostacolare la procedura esecutiva, cosicchè solo sotto tale aspetto "strutturale" di quest'ultimo reato assume rilievo la disposizione di cui all'art. 76, richiamata, senza che tuttavia essa possa acquisire una portata generale anche rispetto a fattispecie - come il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, - che si connotino diversamente nei loro elementi costitutivi.

Va aggiunto, sempre con riferimento a tale ultima disposizione ed alla luce delle considerazioni difensive formulate, che vanno anche al riguardo disattese, che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all'imposta evasa può essere applicato anche ai beni acquistati dall'indagato in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, che ha esteso tale misura ai reati tributari, in quanto il principio di irretroattività attiene solo al momento di commissione della condotta, e non anche al tempo di acquisizione dei beni oggetto del provvedimento (cfr. Sez. 5, n. 25490 del 28/05/2014 Rv. 259184 - 01 Runci).